Sentenza del 01/07/2016 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cartella di pagamento - Fatto per causa di forza maggiore - Pendenza di una procedura concorsuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che il mancato pagamento delle imposte fosse dovuto a forza maggiore, rappresentata dall’illiquidità della società e dalla pendenza del concordato preventivo, nonché dalla mancata autorizzazione degli organi della procedura al pagamento dei debiti tributari. La questione riguardava anche la possibilità di effettuare pagamenti di crediti anteriori non autorizzati e il trattamento necessariamente integrale dell’IVA nell’ambito della procedura concorsuale.
La decisione
La forza maggiore non è stata riconosciuta. La mera illiquidità della società e la mancata autorizzazione degli organi della procedura concorsuale non escludono la responsabilità per il mancato pagamento. La pendenza del concordato preventivo, da sola, non costituisce un impedimento assoluto al pagamento dei debiti tributari. Gli atti non autorizzati devono essere valutati in concreto secondo il criterio della migliore soddisfazione dei creditori: un pagamento anteriore non è automaticamente illecito o fraudolento se non pregiudica l’esecuzione della proposta concordataria e può persino accrescere la garanzia patrimoniale. È stato inoltre ribadito che l’IVA deve essere pagata integralmente, anche se in forma dilazionata, trattandosi di una regola sostanziale sul trattamento del credito tributario e non di una disposizione limitata alla sola transazione fiscale. Il ricorso della società è quindi risultato infondato e la pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Norme richiamate
Disciplina del concordato preventivo
criterio della "migliore soddisfazione dei creditori"
Il criterio opera come clausola generale per valutare la legittimità degli atti compiuti dal debitore durante la procedura. La violazione della par condicio non determina automaticamente l’illiceità dell’atto: occorre verificare se il pagamento pregiudichi concretamente o favorisca l’esecuzione della proposta concordataria.
Regole sugli atti e sui pagamenti compiuti durante il concordato preventivo
non possono ritenersi atti di frode i pagamenti non autorizzati che non pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta
L’assenza di autorizzazione giudiziale non comporta automaticamente la revoca del concordato né qualifica necessariamente il pagamento come atto fraudolento. È decisivo l’effetto concreto dell’atto sulla consistenza del patrimonio e sulla soddisfazione dei creditori.
Norma sul pagamento integrale dell’IVA nelle procedure concorsuali
integrale pagamento (anche se dilazionato) dell’IVA
L’obbligo di integrale pagamento dell’IVA ha natura sostanziale e riguarda il trattamento del credito nell’esecuzione concorsuale; non è limitato alle procedure di transazione fiscale e non può essere eluso invocando genericamente la crisi di liquidità o la pendenza del concordato.
Principio della forza maggiore in materia tributaria
La forza maggiore richiede un impedimento oggettivo, inevitabile e non imputabile al contribuente. La semplice difficoltà finanziaria, l’insolvenza o la mancata autorizzazione degli organi della procedura concorsuale non sono sufficienti, di per sé, a escludere la responsabilità per il mancato pagamento.
Massime di principio
- La crisi di liquidità o l’insolvenza del contribuente non costituiscono automaticamente forza maggiore: occorre dimostrare un impedimento esterno, imprevedibile e inevitabile, non una mera difficoltà economica.
- La pendenza di un concordato preventivo non sospende automaticamente gli obblighi tributari e non impedisce, da sola, il pagamento dei debiti fiscali.
- Gli atti compiuti senza autorizzazione nella procedura concorsuale vanno valutati secondo i loro effetti concreti: non sono automaticamente fraudolenti o invalidi se non compromettono la proposta e possono migliorare la soddisfazione dei creditori.
- L’IVA gode di un regime particolarmente rigoroso: nell’ambito concorsuale il relativo credito deve essere soddisfatto integralmente, anche mediante dilazione, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- Per contestare efficacemente sanzioni o cartelle occorre provare con documentazione concreta sia l’oggettiva impossibilità di adempiere sia il nesso causale tra l’impedimento e il mancato pagamento; la generica autorizzazione negata dagli organi della procedura non è sufficiente.
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