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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18797/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. La Corte ha anche precisato che, per effetto della declaratoria di estinzione, non si applica l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nel 2016 nell'ambito di una crisi aziendale del settore del trasporto aereo. La Corte d'appello aveva ritenuto che tra due società del gruppo vi fosse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente necessità di considerare, nella verifica degli esuberi, l'intera platea dei lavoratori del gruppo e non solo quelli della società formalmente datrice di lavoro. Aveva quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina speciale sui licenziamenti collettivi nel trasporto aereo, sostenendo che gli esuberi trovavano origine nella crisi del 2011 e negli accordi sindacali del 2011-2012 e che la platea dei lavoratori da considerare dovesse essere limitata all'azienda esistente al tempo di quegli accordi; 2) violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e sull'unico centro di imputazione, contestando che potesse estendersi la platea all'intero gruppo societario e deducendo che mancava la prova dell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle diverse società; 3) violazione di varie norme del codice della navigazione e dei regolamenti europei in materia aeronautica, sostenendo che il settore impone strutture aziendali distinte e che non poteva configurarsi una gestione unitaria del personale né essere valorizzato il wet lease come indice di confusione tra le strutture. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, e la controparte ha solo preso atto della rinuncia, insistendo per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    nella camera di consiglio non partecipata

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione.

  • art. 391 c.p.c.

    la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa al Collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.

  • art. 1-bis l. n. 291 del 2004

    richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina speciale dei licenziamenti collettivi nel settore del trasporto aereo.

  • art. 2 d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008

    indicato come norma modificativa della disciplina speciale invocata nel ricorso.

  • art. 5 l. n. 223 del 1991

    norma richiamata a sostegno della censura sulla individuazione della platea dei lavoratori nei licenziamenti collettivi.

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per contestare la nozione di gruppo e di controllo societario rilevante ai fini dell'unico centro di imputazione.

  • art. 2497 c.c.

    richiamato nel contesto della dedotta appartenenza al gruppo e del coordinamento tra società.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato in relazione al rapporto di lavoro subordinato e alla sua imputazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'accertamento probatorio della Corte territoriale.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di esibizione documentale ai fini della prova di aliunde perceptum e aliunde percipiendum.

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato per l'istanza di acquisizione di documenti da pubbliche amministrazioni o terzi.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    richiamato quale parametro temporale per il periodo indennizzabile considerato dalla Corte territoriale.

  • art. 776 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica.

  • art. 779 cod. nav.

    richiamato nel terzo motivo in materia aeronautica.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C; OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    invocato per sostenere che nel settore aeronautico non sarebbe possibile una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia delle strutture societarie nel trasporto aereo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125

    richiamato per le regole tecniche del settore aeronautico e per escludere una gestione unitaria del personale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché l'estinzione del giudizio esclude l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte intimata o dei suoi difensori.
  • In caso di rinuncia al ricorso, la Corte può porre le spese a carico della parte rinunciante, anche se la controparte non ha accettato la rinuncia ma si è limitata a prenderne atto e a chiedere le spese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, salvo rilevi le conseguenze accessorie in tema di spese.
  • Nel contenzioso sui licenziamenti collettivi, le censure circa la platea dei lavoratori da licenziare e l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto richiedono specifica verifica delle allegazioni e delle prove, ma tali questioni restano assorbite se interviene rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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