Ordinanza n. 393/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Prot. 0519178-U del 10 ottobre 2024, notificato a mezzo p.e.c. il 10 ottobre 2024 (doc. 2), di decadenza dalla Concessione Condizionata di occupazione di suolo e spazio pubblico rilasciata con PG 174535/2023 del 23 marzo 2023 (codice pratica n. 00002/20220719/19757/21104 - doc. 3) e contestuale archiviazione d’ufficio della medesima, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o altrimenti connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione condizionata di occupazione di suolo e spazio pubblico e contestuale archiviazione d’ufficio
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 10 ottobre 2024 con cui è stata dichiarata la decadenza dalla concessione condizionata di occupazione di suolo e spazio pubblico rilasciata nel marzo 2023, con contestuale archiviazione d’ufficio della pratica, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e, in particolare, una dichiarazione motivata della ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché eventuali indicazioni sulla necessità di ulteriori attività istruttorie; ha inoltre richiesto al Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. La società ricorrente dovrà dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permane l’interesse alla decisione e dovrà aggiornare la situazione relativa alla controversia, segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Il Comune dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già depositati. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente rispetto all’incombente relativo alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate nel testo dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse come indice di sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia nel termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
- In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione di fatto e di diritto, riferisca sugli eventi sopravvenuti e indichi l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, al fine di verificare l’attualità dell’interesse alla decisione.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non già prodotti.
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