Sentenza n. 7181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti regionali di proroga dei termini per l’apertura della sede farmaceutica n. 297: decreto n. 138 del 7 aprile 2023, decreto n. 147 del 3 aprile 2024 e decreto n. 206 del 4 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacisti titolari)
Prevale il privato
La controversia
I farmacisti, titolari di esercizi nel Comune di Napoli e prossimi alla sede n. 297, hanno appellato la sentenza del TAR Campania n. 6756/2025 limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità delle impugnazioni dei decreti regionali di proroga; hanno prestato acquiescenza alla statuizione sulla deliberazione comunale n. 28/2024. Con l’unico motivo d’appello hanno sostenuto di avere legittimazione e interesse strumentale, poiché l’annullamento delle proroghe avrebbe potuto comportare la decadenza dell’assegnataria e consentire una nuova procedura di decentramento cui aspirare; hanno inoltre dedotto effetti sulla concorrenza e sul bacino d’utenza. Riproposti i motivi di primo grado: difetto di motivazione e irragionevolezza delle proroghe protratte per oltre cinque anni, nonostante la mancata apertura di una farmacia in una zona in crescita demografica e le difficoltà di reperimento dei locali; illegittimità autonoma e derivata della proroga del 2024, concessa per ulteriori 360 giorni; illegittimità della proroga del 2025 fino al 1° aprile 2026, motivata con la pendenza del contenzioso senza sospensione cautelare, nonché dedotto deficit del servizio farmaceutico, preclusione all’aspirazione di altri farmacisti e violazione di certezza del diritto, ragionevolezza e buon andamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’unico motivo d’appello e riformato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva escluso legittimazione e interesse rispetto alle proroghe regionali. I farmacisti napoletani hanno un interesse strumentale concreto e attuale alla possibile riattivazione della procedura per la sede n. 297; non è stata dimostrata la presenza di candidati idonei non assegnatari cui poter scorrere la graduatoria del 2018. La mancata partecipazione a quella procedura non comporta una preclusione indefinita, considerato che il bando prevedeva il trasferimento nell’immediatezza e che la legge consente istanze di trasferimento anche d’iniziativa. Esaminando i motivi riproposti, il motivo contro il decreto n. 138/2023 e le censure contro le precedenti proroghe sono stati dichiarati inammissibili per tardività: il decreto del 7 aprile 2023 è stato impugnato solo con ricorso notificato il 29 marzo 2024, oltre il termine decadenziale. Il motivo contro il decreto n. 147/2024 è stato respinto: la proroga di ulteriori 360 giorni era collegata all’individuazione dell’immobile comunale di via Pacioli n. 91, destinato a ospitare la farmacia, e alla necessità di completarne la riqualificazione; la valutazione regionale, pur succintamente motivata, non è irragionevole. È stato respinto anche il motivo contro il decreto n. 206/2025: la proroga fino al 1° aprile 2026 è stata ritenuta legittimamente motivata dalla pendenza del contenzioso relativo ai locali e dalla valutazione del rischio che l’assegnataria sostenesse i costi dei lavori senza poi poter aprire. L’assenza di una sospensione cautelare non privava la Regione del potere discrezionale di valutare un’ulteriore proroga e di contemperare gli interessi coinvolti. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. 362/1991
Del resto la mancata partecipazione degli appellanti all’originaria procedura di gara non può determinare, a distanza di anni, una indefinita preclusione a far valere il proprio interesse al trasferimento nella zona farmaceutica n. 297. Ciò perché, da un lato, il bando prevedeva che il trasferimento dovesse avvenire nell’immediatezza dell’assegnazione e, dall’altro, come visto, la legge nazionale consente alle farmacie di presentare istanza, anche di propria iniziativa, per il trasferimento in una zona “scoperta”.
La mancata partecipazione a una precedente procedura comparativa non preclude indefinitamente l’interesse del farmacista a concorrere al trasferimento in una zona rimasta scoperta, poiché la legge consente di presentare un’istanza di trasferimento anche di propria iniziativa.
Massime di principio
- I titolari di farmacie operanti nel territorio interessato possono vantare legittimazione e interesse a impugnare proroghe che mantengono l’assegnazione di una sede farmaceutica, quando il loro annullamento potrebbe determinare la decadenza dell’assegnatario e la riattivazione di una procedura alla quale i ricorrenti potrebbero partecipare. Tale interesse strumentale è concreto e attuale se non è dimostrata la presenza di candidati idonei non assegnatari suscettibili di subentrare mediante scorrimento.
- La mancata partecipazione a una precedente procedura di decentramento non determina una preclusione indefinita all’interesse del farmacista a concorrere per una sede rimasta scoperta, quando la procedura prevedeva il trasferimento nell’immediatezza dell’assegnazione e la normativa consente istanze di trasferimento anche d’iniziativa.
- La proroga del termine per l’apertura di una farmacia può ritenersi non irragionevole quando sia collegata all’individuazione di locali destinati alla sede e alla necessità di completarne la riqualificazione, purché la valutazione amministrativa dia conto di tali circostanze.
- La pendenza di un contenzioso non sospeso cautelarmente può essere considerata dall’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ai fini della proroga del termine di apertura di una farmacia, tenendo conto del rischio che l’assegnatario sostenga costi di adeguamento dei locali senza poter poi aprire l’esercizio.
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