Cassazione Penale, Sentenza n. 40404/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna per minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate. Denuncia la nullità del giudizio di primo grado per il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 4 febbraio 2019 per legittimo impedimento del difensore (concomitante impegno professionale in altro procedimento) sostenendo di non aver potuto conoscere tempestivamente il rinvio disposto all'udienza del 7 gennaio 2019 in altro procedimento. Inoltre lamenta la mancata notifica alla imputata del verbale dell'udienza dell'8 febbraio 2019, che le avrebbe impedito di esercitare il diritto di difesa nella scelta di un rito alternativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) il difensore aveva comunicato il legittimo impedimento già il 7 gennaio 2019 e la tardiva conoscenza del rinvio è addebitabile allo stesso difensore; l'intempestività dell'istanza giustifica il rigetto; 2) la mancata notifica del verbale all'imputata è irrilevante poiché l'imputata era rappresentata dal difensore presente e al quale il rinvio era stato comunicato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La Corte applica l'art. 616 c.p.p. quale base giuridica per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere protocollate e comunicate tempestivamente: la tardiva conoscenza di concomitanti impegni è imputabile al difensore e non legittima automaticamente la nullità del procedimento.
- È onere del difensore prendere tempestiva contezza degli esiti delle udienze e dei provvedimenti di rinvio; la mancata partecipazione non esime dall'obbligo di informarsi.
- La mancata notifica di un verbale all'imputato è irrilevante se l'imputato è regolarmente rappresentato e il difensore ha ricevuto la comunicazione: la tutela del diritto di difesa è garantita dalla rappresentanza processuale effettiva.
- Le censure procedurali devono dimostrare un concreto pregiudizio difensivo non imputabile alla parte o al suo difensore; altrimenti risultano manifestamente infondate.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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