Parere n. 75/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra in cemento armato, di un solaio di copertura e di un muro di contenimento realizzati nel fondo sito in Carini, contrada -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-; nonché dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con al quale il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate presso l’immobile sito in Carini c.da -OMISSIS- distinto in Catasto al foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanze del Comune di Carini di demolizione di un fabbricato, di un solaio di copertura, di un muro di contenimento e di ulteriori opere edilizie abusive
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, di due ordinanze comunali di demolizione relative a opere edilizie realizzate in Carini. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha rilevato l'incompletezza dell'istruttoria e ha espresso parere non favorevole sull'istanza cautelare. Il Consiglio ha ritenuto che i motivi di illegittimità dedotti richiedano un adeguato approfondimento nel merito e che, in attesa della definizione dell'istruttoria, fosse necessario preservare la situazione esistente.
Il parere
Il Consiglio, pronunciandosi esclusivamente sull'istanza cautelare, ha espresso parere favorevole alla sospensione dell'efficacia delle ordinanze comunali impugnate. La sospensione è stata disposta per mantenere la res adhuc integra sino alla decisione sul merito del ricorso, in ragione dell'istruttoria ancora incompleta e della necessità di approfondire i motivi di illegittimità dedotti. Non è stata resa una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso né sui singoli motivi di merito.
Osservazioni
Istanza cautelare
La sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati è stata ritenuta necessaria in via interinale per mantenere la res adhuc integra fino alla decisione sul merito.
Istruttoria incompleta
L'incompletezza dell'istruttoria, già rappresentata dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, impedisce allo stato una definizione piena della controversia e impone un ulteriore approfondimento.
Motivi di illegittimità
I motivi dedotti dalla ricorrente necessitano di un adeguato approfondimento nel merito; il parere cautelare non anticipa la valutazione definitiva sulla loro fondatezza.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
La disposizione è individuata quale fondamento dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l'istruttoria risulta incompleta e i motivi di illegittimità richiedono un approfondimento nel merito, può essere disposta la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato allo scopo di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- La concessione della tutela cautelare in sede consultiva non implica una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso, quando la misura è adottata per preservare la res adhuc integra in attesa del completamento dell'istruttoria.
- La sospensione cautelare può essere accordata anche in presenza di un parere amministrativo non favorevole alla cautela, qualora il Consiglio rilevi autonomamente l'incompletezza dell'istruttoria e la necessità di un adeguato approfondimento delle questioni di merito.
Sospensione cautelare di ordinanze di demolizione edilizia
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato sull'istanza cautelare proposta nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro due ordinanze del Comune di Carini, aventi a oggetto la demolizione di opere edilizie abusive.
Premesse e richiesta
La ricorrente ha impugnato due ordinanze comunali di demolizione relative, tra l'altro, a un fabbricato a un'elevazione fuori terra in cemento armato, a un solaio di copertura, a un muro di contenimento e ad altre opere realizzate presso un immobile sito nel territorio di Carini. È stata richiesta anche la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso la relazione sul ricorso, esprimendo parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza cautelare, ma segnalando che l'istruttoria risultava ancora in corso e quindi incompleta.
Valutazioni cautelari
Il Consiglio ha valorizzato due elementi: l'incompletezza dell'istruttoria e la necessità di approfondire nel merito i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. In tale situazione, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l'efficacia delle ordinanze per mantenere la res adhuc integra fino alla decisione definitiva sul ricorso.
La misura non costituisce una pronuncia sulla fondatezza del ricorso nel merito, ma ha carattere interinale e conservativo. Essa mira a evitare che l'esecuzione degli atti di demolizione alteri irreversibilmente la situazione nelle more del completamento dell'istruttoria e dell'esame delle censure.
Fondamento normativo
Il parere individua i presupposti della tutela cautelare nell'art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000 e li ritiene sussistenti nel caso concreto. Di conseguenza, il Consiglio ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza cautelare e alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Esito
Il parere riguarda esclusivamente la fase cautelare. Le ordinanze di demolizione sono state sospese fino alla decisione nel merito del ricorso straordinario, senza che il Consiglio si sia pronunciato definitivamente sui motivi di illegittimità o sull'annullamento degli atti.
Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e le persone fisiche menzionate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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