Cassazione Civile, Ordinanza n. 19489/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS richiedeva alla società committente il pagamento di contributi previdenziali dovuti in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in relazione ai lavoratori impiegati dall'appaltatore/subfornitore con cui era stato concluso un rapporto di decentramento produttivo. La società aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi confermata dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la norma sulla responsabilità solidale, essendo eccezionale, non sarebbe applicabile per analogia oltre il contratto di appalto e quindi non potrebbe estendersi al contratto di subfornitura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si applica anche al rapporto di subfornitura, in linea con la Corte costituzionale n. 254/2017 e con precedenti di legittimità richiamati in sentenza. La norma non è qualificata come eccezionale, ma come disposizione volta a regolare tutte le ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione, assicurando tutela omogenea ai lavoratori impiegati indirettamente nel decentramento produttivo. Conseguentemente, il committente resta solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
non è norma eccezionale e si applica anche al rapporto di subfornitura; disciplina le ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, ponendo responsabilità solidale del committente per i crediti dei lavoratori
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dalla ricorrente per negare l'applicazione analogica della norma; la Corte non accoglie tale lettura
art. 14 disp. prel. c.c.
invocato dalla ricorrente insieme all'art. 12 disp. prel. c.c. per sostenere la natura eccezionale della disciplina; motivo ritenuto infondato
Corte cost. n. 254/2017
richiamata come conferma della legittimità e dell'estensione applicativa dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Cass. 25172/2019
precedente di legittimità conforme che afferma l'applicabilità della responsabilità solidale anche alla subfornitura
Cass. 6299/2020
precedente di legittimità conforme
Cass. 24981/2022
precedente di legittimità conforme
Cass. 29509/2022
precedente di legittimità conforme
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- L'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non ha natura eccezionale: la sua funzione è quella di presidiare tutte le forme di decentramento produttivo in cui vi sia dissociazione tra chi assume il lavoratore e chi utilizza la prestazione.
- La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati dall'appaltatore può estendersi anche ai rapporti di subfornitura, quando ricorrano le stesse esigenze di tutela sottese alla norma.
- L'argomento fondato sul divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non è idoneo a escludere la disciplina della solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, se la fattispecie concreta rientra nella ratio di tutela del lavoro indiretto.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che si limiti a riproporre la tesi della non estensibilità analogica della norma, senza confrontarsi con l'orientamento consolidato e con la pronuncia della Corte costituzionale, è infondata.
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