Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19489/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS richiedeva alla società committente il pagamento di contributi previdenziali dovuti in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in relazione ai lavoratori impiegati dall'appaltatore/subfornitore con cui era stato concluso un rapporto di decentramento produttivo. La società aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi confermata dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la norma sulla responsabilità solidale, essendo eccezionale, non sarebbe applicabile per analogia oltre il contratto di appalto e quindi non potrebbe estendersi al contratto di subfornitura.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si applica anche al rapporto di subfornitura, in linea con la Corte costituzionale n. 254/2017 e con precedenti di legittimità richiamati in sentenza. La norma non è qualificata come eccezionale, ma come disposizione volta a regolare tutte le ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione, assicurando tutela omogenea ai lavoratori impiegati indirettamente nel decentramento produttivo. Conseguentemente, il committente resta solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    non è norma eccezionale e si applica anche al rapporto di subfornitura; disciplina le ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, ponendo responsabilità solidale del committente per i crediti dei lavoratori

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente per negare l'applicazione analogica della norma; la Corte non accoglie tale lettura

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente insieme all'art. 12 disp. prel. c.c. per sostenere la natura eccezionale della disciplina; motivo ritenuto infondato

  • Corte cost. n. 254/2017

    richiamata come conferma della legittimità e dell'estensione applicativa dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

  • Cass. 25172/2019

    precedente di legittimità conforme che afferma l'applicabilità della responsabilità solidale anche alla subfornitura

  • Cass. 6299/2020

    precedente di legittimità conforme

  • Cass. 24981/2022

    precedente di legittimità conforme

  • Cass. 29509/2022

    precedente di legittimità conforme

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • L'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non ha natura eccezionale: la sua funzione è quella di presidiare tutte le forme di decentramento produttivo in cui vi sia dissociazione tra chi assume il lavoratore e chi utilizza la prestazione.
  • La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati dall'appaltatore può estendersi anche ai rapporti di subfornitura, quando ricorrano le stesse esigenze di tutela sottese alla norma.
  • L'argomento fondato sul divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali non è idoneo a escludere la disciplina della solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, se la fattispecie concreta rientra nella ratio di tutela del lavoro indiretto.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura che si limiti a riproporre la tesi della non estensibilità analogica della norma, senza confrontarsi con l'orientamento consolidato e con la pronuncia della Corte costituzionale, è infondata.
  • rami":["Lavoro","Previdenza"],"materie":["Appalto e somministrazione","Contributi previdenziali"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}required to=classificazione_sentenza ersistant code: 0}42json}]]}EOF

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.