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Sentenza

Sentenza n. 2092/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) del decreto del Questore della Provincia di Lecco prot. 29031 datato 23.6.2025, notificato in data 27.6.2025, di rigetto di istanza di rilascio di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202503486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore della Provincia di Lecco di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Lecco che aveva respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha annullato in autotutela il diniego e ha riesaminato favorevolmente la pratica, procedendo al rilascio e alla consegna del titolo di polizia all'interessato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento favorevole al ricorrente, rendendo integralmente soddisfatta la sua pretesa. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha ritenuto che il successivo rilascio della licenza non costituisse prova della fondatezza dei motivi di ricorso, non essendo note le ragioni dell'annullamento in autotutela e del successivo esito favorevole. Inoltre, ai fini della soccombenza virtuale, non è risultata evidente l'illegittimità del diniego originariamente impugnato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; la decisione sulle spese può essere assunta considerando anche la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole al ricorrente dopo l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non dimostra, di per sé, l'illegittimità originaria di quest'ultimo, soprattutto quando non siano note le ragioni del riesame favorevole.
  • Ai fini della regolazione delle spese per soccombenza virtuale, il giudice può valutare prognosticamente la fondatezza del ricorso; in assenza di un'illegittimità evidente dell'atto impugnato, è ammissibile la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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