Sentenza n. 2814/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulle istanze di restituzione dei terreni occupati, previo ripristino e risarcimento, o di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001; in corso di giudizio è intervenuta la nota comunale del 12 maggio 2026 di rigetto delle istanze
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio del Comune sulle istanze con cui chiedeva la restituzione dei terreni occupati dall’Amministrazione, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, oppure l’adozione delle determinazioni previste dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione dei relativi importi. Dopo il deposito del ricorso, avvenuto il 16 aprile 2026, il Comune ha adottato una nota in data 12 maggio 2026, escludendo i presupposti per l’acquisizione sanante e rigettando l’istanza sul presupposto di avere acquistato i terreni per usucapione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota comunale del 12 maggio 2026 contiene una determinazione espressa e definitiva: l’affermazione dell’usucapione comporta sia il rigetto della richiesta di acquisizione ex art. 42-bis sia il diniego di restituzione, e non costituisce un atto interlocutorio o soprassessorio. L’atto ha quindi eliminato l’inerzia oggetto del giudizio; la sua eventuale illegittimità deve essere contestata con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., e non può essere scrutinata nel giudizio sul silenzio senza impugnazione. Le spese sono poste a carico del Comune secondo la soccombenza virtuale: al momento del ricorso l’Amministrazione era rimasta inerte pur dovendo provvedere, e il provvedimento è stato adottato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. La motivazione indica spese per euro 2.000,00, mentre il dispositivo le liquida in euro 1.600,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Si premette che l’adozione, nel corso del giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., di un provvedimento espresso e definitivo determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, anche quando il provvedimento sia negativo e respinga l’istanza del privato.
Nel giudizio contro il silenzio, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso e definitivo fa venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia, anche se l’atto respinge la richiesta del privato.
art. 117, comma 5, c.p.a.
In tal caso, l’interessato deve impugnare l’atto sopravvenuto ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con conseguente prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.
Il provvedimento espresso negativo sopravvenuto durante il giudizio sul silenzio deve essere contestato con impugnazione, anche mediante motivi aggiunti, e la controversia prosegue secondo il rito ordinario.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
In presenza di un’occupazione asseritamente sine titulo, essa deve infatti rimuovere la situazione contra ius, scegliendo tra restituzione del bene e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis, senza poter restare inerte (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9120).
In presenza di un’occupazione asseritamente sine titulo, l’Amministrazione deve assumere una determinazione, scegliendo tra la restituzione del bene e l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis, e non può mantenere una condotta inerte.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un atto espresso e definitivo che elimina l’inerzia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso e definitivo elimina la situazione di inerzia e determina l’improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento sia negativo.
- Un atto sopravvenuto che esprime in modo inequivoco la volontà di non accogliere l’istanza è definitivo anche se la motivazione o la decisione di merito possono essere illegittime; l’atto meramente interlocutorio o soprassessorio, che rinvia la decisione senza assumere una posizione conclusiva, non produce invece tale effetto.
- La legittimità del provvedimento espresso sopravvenuto non è scrutinabile nel giudizio sul silenzio se l’atto non è stato impugnato; l’interessato deve contestarlo ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con prosecuzione secondo il rito ordinario.
- In presenza di un’occupazione asseritamente sine titulo, l’Amministrazione deve porre fine all’inerzia scegliendo tra restituzione del bene e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- Quando l’improcedibilità del ricorso sul silenzio dipende dall’adozione tardiva del provvedimento durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
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