Ordinanza n. 2777/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: - avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti presupposti relativi all'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 14 febbraio 2025, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura e le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi e integrazioni per la valorizzazione del litorale. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma il giudice richiama la natura dell'avviso, i vizi dedotti e i successivi sviluppi della procedura. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di altro giudizio concernente il provvedimento di esclusione dalla procedura.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori inseriti nelle graduatorie per tutti i lotti delle tipologie A, B e C, qualificandoli come controinteressati sopravvenuti in considerazione della natura dell'avviso impugnato, dei vizi dedotti e degli sviluppi della procedura. Ha assegnato alla ricorrente il termine del 26 febbraio 2026 per effettuare le notifiche del ricorso introduttivo e il termine del 10 marzo 2026 per depositare le relative prove. Ha inoltre fissato l'udienza pubblica del 28 aprile 2026 per la trattazione congiunta del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 10247/2025, accogliendo quindi l'istanza di rinvio sul piano organizzativo-processuale. L'ordinanza non decide nel merito la domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando, dopo l'avvio di una procedura amministrativa impugnata, risultano formate graduatorie dalle quali emergono operatori direttamente incisi dall'eventuale annullamento degli atti di gara o di affidamento, tali operatori possono assumere la qualità di controinteressati sopravvenuti e il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- L'integrazione del contraddittorio può essere disposta assegnando al ricorrente un termine per notificare il ricorso introduttivo ai controinteressati sopravvenuti e un distinto termine per depositare in giudizio la prova delle notifiche.
- La pendenza di un distinto giudizio avente a oggetto l'esclusione dalla medesima procedura può giustificare il rinvio della trattazione e la fissazione di un'udienza per la trattazione congiunta dei giudizi connessi.
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