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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28499/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato per maltrattamenti in famiglia ai danni di una giovane donna con cui aveva instaurato una relazione sentimentale e una convivenza presso la propria abitazione, nella quale viveva anche la moglie, in un contesto relazionale non convenzionale ma stabile. Secondo la ricostruzione di merito, la persona offesa era stata più volte malmenata, offesa e minacciata. In primo grado l'imputato era stato invece assolto da altri capi, tra cui maltrattamenti ai danni della moglie, induzione e sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) omessa motivazione della sentenza d'appello, che si sarebbe limitata a richiamare per relationem la decisione di primo grado senza rispondere alle specifiche censure sull'attendibilità della persona offesa e sulla valutazione frazionata delle sue dichiarazioni; (2) travisamento della prova, perché la pretesa sudditanza psicologica della persona offesa e la sua fragilità non emergerebbero dagli atti, anche alla luce della sua libertà sessuale e dei rapporti intrattenuti; (3) mancanza di riscontri esterni alle accuse; (4) assenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, che richiederebbe la consapevolezza di porre in essere una pluralità di atti in un unico contesto vessatorio; (5) insussistenza della convivenza, che sarebbe stata mera coabitazione; (6) mancata indicazione dei criteri di liquidazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per maltrattamenti in famiglia e la statuizione sulle spese. Ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello aveva sintetizzato, ma autonomamente valutato, gli elementi decisivi: la relazione sentimentale e convivente, le condotte vessatorie, i riscontri oggettivi esterni (deposizioni di terzi, tracce di percosse e lesioni, messaggi tra le parti, foto e video a contenuto sessuale rinvenuti sul cellulare). Ha affermato che la vulnerabilità psicologica della vittima non è elemento costitutivo del reato e che non conta la maggiore capacità di resistenza della persona offesa. Quanto alla pretesa inattendibilità derivante dalle assoluzioni su altri capi, ha osservato che tali assoluzioni non discendevano da una smentita del narrato, bensì dal fatto che le condotte non erano state ritenute integrare quei diversi reati o che mancava la prova specifica richiesta; perciò non vi era alcuna incoerenza nella valutazione della testimonianza. Ha inoltre ribadito che, nel reato abituale di maltrattamenti, il dolo consiste nella consapevolezza di perseverare in un'attività vessatoria e non richiede un programma criminoso iniziale. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla convivenza, osservando che il rapporto tra imputato e persona offesa era una stabile relazione sentimentale e non una mera coabitazione. Infine, ha dichiarato non sindacabile in cassazione la liquidazione della provvisionale, perché rimessa a valutazione discrezionale e meramente delibativa del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    La fattispecie di maltrattamenti in famiglia richiede condotte abitualmente vessatorie poste in essere in un contesto familiare o parafamiliare; il dolo consiste nella consapevolezza di perseverare in tale attività, senza necessità di un programma criminoso originario o della riduzione della vittima in condizione di totale succubanza.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Si richiama il dovere di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 54 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 52 c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel reato di maltrattamenti in famiglia, la prova della condotta vessatoria va valutata nella sua oggettività: non è necessario dimostrare che la vittima sia psicologicamente fragile, né che sia divenuta succube dell'agente, essendo sufficiente che le condotte siano abituali e concretamente idonee a provocare sofferenze, privazioni o umiliazioni.
  • La motivazione di appello può richiamare per relationem la sentenza di primo grado, purché il giudice d'appello individui gli aspetti fattuali decisivi e dimostri di aver autonomamente vagliato le censure proposte, anche mediante sintetico richiamo ai riscontri esterni.
  • L'attendibilità della persona offesa non è esclusa dal fatto che l'imputato sia stato assolto da altri capi di imputazione, quando tali assoluzioni dipendano non da una smentita del narrato, ma dalla mancata integrazione degli ulteriori elementi costitutivi di quei diversi reati.
  • Nel reato abituale, il dolo non richiede un progetto criminoso unitario sin dall'inizio; è sufficiente la consapevolezza di perseverare in una serie di condotte già avviate e lesive del bene giuridico protetto.
  • Ai fini dell'art. 572 c.p., la convivenza rilevante può desumersi da una stabile relazione affettiva e di vita comune, anche se inserita in un contesto relazionale non convenzionale, purché emerga un effettivo nucleo familiare o parafamiliare.
  • La statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile non è, di regola, impugnabile per cassazione quando attenga a valutazioni discrezionali e meramente delibative del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale

Testo integrale

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