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Sentenza

Sentenza n. 7061/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza, I° Reparto, Uffico Pe.I.S.A.F. del 24 luglio 2025, notificata il 28 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202510045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento presso la sede di Trento per assistenza al padre con handicap in condizione di gravità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento presso la sede di Trento, presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per prestare assistenza al padre riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità. Il diniego era fondato, da un lato, sulle esigenze istituzionali connesse alla carenza di organico presso il reparto di appartenenza e nel più ampio contesto territoriale e, dall'altro, sulla mancata dimostrazione dell'impossibilità per altri familiari di prestare assistenza. Con l'unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'effettiva incompatibilità del trasferimento con specifiche esigenze di servizio e avesse erroneamente valorizzato la possibile assistenza da parte di altri familiari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'espressione "ove possibile" contenuta nell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 consenta il diniego soltanto in presenza di una oggettiva impossibilità di accogliere la domanda, comprovata da specifiche e concrete esigenze organizzative o di servizio. La mera presenza di altri familiari potenzialmente idonei all'assistenza non è sufficiente, poiché la disciplina vigente non richiede l'esclusività dell'assistenza prestata dal lavoratore richiedente. Inoltre, le esigenze di servizio non possono essere dedotte genericamente dalla scopertura di organico o dalle necessità dell'ufficio, ma devono essere dimostrate mediante elementi puntuali, concreti e attuali. Nel caso concreto, l'Amministrazione si era limitata a richiamare una maggiore carenza di organico nella sede di provenienza, senza indicare dati specifici, senza rappresentare l'eventuale indisponibilità di posti nella sede di destinazione e senza spiegare perché il militare, finanziere semplice addetto a mansioni di vigilanza non specialistiche e fungibili, non potesse essere sostituito, anche considerando le recenti immissioni in ruolo. Il diniego non aveva inoltre adeguatamente ponderato la situazione personale e familiare del ricorrente e la necessità di assistenza continuativa, stabile e diretta derivante dalle gravi patologie del padre. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

    La locuzione "ove possibile" riguarda esclusivamente l'oggettiva impossibilità di accogliere la domanda per comprovate, specifiche e attuali esigenze organizzative o di servizio. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione particolarmente rigorosa.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    L'attuale formulazione della disposizione non richiede l'esclusività dell'assistenza da parte del lavoratore richiedente; pertanto, la presenza di altri familiari potenzialmente idonei non giustifica di per sé il diniego del trasferimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono richiamati quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, il trasferimento del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave può essere negato soltanto quando l'accoglimento sia oggettivamente impossibile per comprovate, specifiche e attuali esigenze organizzative o di servizio.
  • La presenza di altri familiari potenzialmente idonei a prestare assistenza alla persona disabile non giustifica, di per sé, il diniego del trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, poiché la disciplina vigente non richiede l'esclusività dell'assistenza del lavoratore richiedente.
  • Il diniego di trasferimento per esigenze di servizio non può fondarsi su richiami generici alla carenza di organico o alle necessità dell'ufficio, ma deve indicare puntualmente gli elementi concreti e attuali che rendono effettivamente impossibile il trasferimento.
  • Nella valutazione della domanda di trasferimento per assistenza a una persona con disabilità grave, l'Amministrazione deve considerare concretamente la fungibilità delle mansioni del richiedente, la possibilità di sostituirlo nella sede di provenienza, la disponibilità di posizioni nella sede di destinazione e la specifica situazione personale e familiare prospettata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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