Cassazione Penale, Sentenza n. 08207/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile aveva impugnato in appello la sentenza di assoluzione per i reati di lesioni e minacce e deduceva la violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che, essendo la costituzione di parte civile intervenuta il 9 ottobre 2024 e trattandosi di impugnazione avente ad oggetto solo interessi civili, il giudice d'appello avrebbe dovuto effettuare un vaglio di non inammissibilità e, se non inammissibile, rinviare la prosecuzione del giudizio alla sezione civile competente invece di decidere sul merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicava nel caso in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 31/10/2022. Pertanto il Tribunale di Lodi ha errato nel decidere sul merito dell'appello civile senza rinviare la prosecuzione del giudizio alla sezione civile competente. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per le impugnazioni proposte 'per i soli interessi civili' e non inammissibili, l'autorità giudicante penale deve limitarsi a un vaglio di non inammissibilità e, se questo è superato, disporre il rinvio della prosecuzione del giudizio alla competenza civile, che prosegue senza soluzione di continuità utilizzando le prove già acquisite.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la modifica processuale che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 573, determinando il trasferimento della prosecuzione delle domande civili alla sede civile quando la costituzione di parte civile è successiva alla data di efficacia indicata (post 31/10/2022).
Sentenza Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023
Le Sezioni Unite hanno chiarito la portata e l'ambito temporale della nuova disposizione: la regola del rinvio alla sede civile si applica solo se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 31/10/2022 e comporta che il processo prosegua in sede civile senza nascita di un nuovo procedimento, utilizzando le prove del processo penale.
Massime di principio
- Se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 31/10/2022 e l'impugnazione riguarda soltanto profili civili, il giudice penale effettua un controllo preliminare di non inammissibilità e, se il gravame non è inammissibile, deve rinviare la prosecuzione del giudizio alla sezione civile competente; non può decidere il merito civile in sede penale.
- La disposizione mira a trasferire la trattazione delle pretese risarcitorie alla naturale sede civile per accelerare il procedimento: la prosecuzione in sede civile è senza soluzione di continuità e utilizza le prove raccolte nel processo penale.
- Se la costituzione di parte civile è avvenuta prima del termine indicato (anteriore al 31/10/2022), la nuova regola non trova applicazione e rimangono operanti le regole anteriori, con possibile diversa competenza e regime processuale.
- Se l'impugnazione è inammissibile sul piano civile, il giudice penale non deve disporre il rinvio e può trattare la questione secondo le regole ordinarie; pertanto è essenziale il vaglio preliminare di ammissibilità.
- La norma si applica solo quando l'impugnazione riguarda esclusivamente interessi civili; in presenza di profili penali impugnati o di questioni miste, resta fermo il ruolo del giudice penale per le parti penali del giudizio.
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