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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40396/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10/11/2022 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648 c.p. in quanto il reato si era estinto per prescrizione. Il motivo centrale del ricorso era la violazione e falsa applicazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p., poiché la declaratoria di prescrizione era stata resa in via predibattimentale e senza alcun contraddittorio e, malgrado ciò, la norma era stata interpretata come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione (per carenza di interesse ad impugnare). Il ricorrente deduceva l'illegittimità di tale interpretazione alla luce della sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale che aveva censurato detta interpretazione per violazione dei diritti di difesa e del giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondato il motivo in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 111/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte in cui è stato interpretato come impedimento all'esercizio del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese in forma predibattimentale e senza contraddittorio che dichiarano estinto il reato per prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per i successivi adempimenti (la parte finale delle disposizioni di trasmissione è tronca nel testo, ma risulta l'annullamento senza rinvio e la trasmissione ad altra sezione).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Articolo riferito al delitto contestato (ricettazione). Nel provvedimento di merito il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione; la Corte di Cassazione non discute la qualificazione del fatto ma la legittimità del procedimento che ha portato alla declaratoria di prescrizione.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    La norma era stata interpretata dalle corti come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio. La Corte Costituzionale ha ritenuto tale interpretazione costituzionalmente illegittima perché lederebbe i diritti di difesa e il giusto processo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022

    la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte in cui era inteso come impedimento all'impugnazione in Cassazione delle sentenze d'appello rese in forma predibattimentale e senza contraddittorio che dichiarano la prescrizione; la motivazione sottolinea la compressione del diritto di difesa e la perdita di un grado di giudizio sostanziale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, comma 2 e 111, comma 2

    Gli artt. 24 (diritto alla difesa) e 111 (garanzia del giusto processo e del contraddittorio) sono stati ritenuti lesi dall'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. che impediva il ricorso in Cassazione avverso decisioni predibattimentali di proscioglimento per prescrizione; la Corte Costituzionale ha fondato su tali principi la declaratoria di illegittimità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello dichiara, in forma predibattimentale e senza contraddittorio, la non procedibilità per prescrizione, l'imputato ha interesse e dunque legittimazione a proporre ricorso per cassazione per vizio di diritto, soprattutto dopo la sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale.
  • L'art. 568, comma 4, c.p.p., non può essere interpretato in modo da sopprimere un grado del giudizio e da impedire sistematicamente l'accesso alla Corte di Cassazione nelle ipotesi in cui il giudice d'appello decida in via predibattimentale senza contraddittorio; una siffatta interpretazione può essere censurata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
  • Le decisioni predibattimentali che pronunciano la non procedibilità per prescrizione, adottate senza confronto delle parti, sono vulnerabili e possono comprimere diritti processuali fondamentali (facoltà di rinunciare alla prescrizione, emersione di ragioni di proscioglimento), per cui il giudice dovrebbe favorire il contraddittorio ove possibile prima di pronunciare la prescrizione.
  • In presenza di una pronuncia costituzionale che incide sull'interpretazione di norme processuali, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando l'illegittimità incide direttamente sul diritto di impugnare e sul rispetto dei principi costituzionali; gli atti possono essere rimessi a diversa sezione del giudice d'appello per i provvedimenti consequenziali.
  • Per i difensori: in caso di declaratoria predibattimentale di prescrizione, valutare prontamente l'impugnazione in Cassazione e richiamare, se applicabile, la pronuncia n. 111/2022 della Corte Costituzionale per sostenere la legittimazione ad impugnare e la violazione del contraddittorio.

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