Corte di giustizia, Sentenza C-449/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020. — WEG Tevesstraße contro Finanzamt Villingen-Schwenningen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili – Normativa nazionale che esenta dall’IVA la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione. — Causa C-449/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari ai condomini che ne fanno parte è, in linea di principio, una cessione di beni imponibile IVA, quando avviene a titolo oneroso e nell’ambito di un’attività economica svolta in modo indipendente. Ha inoltre escluso che tale attività possa essere ricondotta all’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili. Di conseguenza, una norma nazionale che preveda l’esenzione IVA per questa fornitura è contraria alla direttiva IVA.
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che esenta dall’IVA la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari ai propri membri.
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, in particolare l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), debba essere interpretata nel senso che consente o vieta a uno Stato membro di esentare dall’IVA la fornitura di calore effettuata da un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari che ne fanno parte.
Principio di diritto
La fornitura di calore effettuata, a titolo oneroso e in modo indipendente, da un’associazione di proprietari ai propri membri costituisce una cessione di beni soggetta a IVA, poiché il calore è assimilato a un bene materiale. Tale operazione non rientra nell’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA, che va interpretato restrittivamente: una normativa nazionale che estenda a tale fornitura un’esenzione IVA è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione, senza che possa giustificarla né il verbale del Consiglio del 1977 né il principio di neutralità fiscale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2009/162/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 136 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 11 direttiva 2006/112/CE
- Umsatzsteuergesetz (UStG), articoli 1, 4 punto 13, 9 e 15
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettera b)
Esenzione IVA per la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Baden-Württemberg in materia di IVA. La Corte è chiamata a stabilire se la direttiva 2006/112/CE consenta a uno Stato membro di esentare dall’imposta la fornitura di calore effettuata da un’associazione di proprietari di alloggi ai propri membri.
Fatti e procedimento principale
Nel 2012 la WEG Tevesstraße ha costruito e gestito un impianto di cogenerazione sul terreno dei proprietari aderenti all’associazione. L’energia elettrica prodotta veniva ceduta a un distributore, mentre il calore era fornito ai proprietari dell’associazione. La WEG ha chiesto la detrazione dell’IVA a monte sui costi di acquisto ed esercizio dell’impianto, ma il Finanzamt ha riconosciuto la detrazione solo per la quota riferita alla produzione di energia elettrica, negandola per quella relativa al calore, ritenendo che tale fornitura fosse esente ai sensi dell’articolo 4, punto 13, dell’UStG.
Quadro normativo UE richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sulle operazioni imponibili;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- l’articolo 14, paragrafo 1, sulla cessione di beni;
- l’articolo 15, paragrafo 1, che assimila il calore a un bene materiale;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), sull’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili;
- l’articolo 136, menzionato nel testo tra le esenzioni correlate;
- l’articolo 11 della direttiva IVA, evocato ma non applicato nel caso concreto.
Qualificazione IVA della fornitura di calore
La Corte osserva che il calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, è assimilato a un bene materiale e che la sua cessione integra una cessione di beni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1. Se, come risulta dal fascicolo e salvo verifica del giudice nazionale, i proprietari pagano un corrispettivo commisurato al consumo individuale, l’operazione avviene a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
La Corte richiama inoltre la nozione ampia di soggetto passivo e di attività economica di cui all’articolo 9, paragrafo 1: la produzione e commercializzazione di calore tramite impianto di cogenerazione costituiscono un’attività economica quando sono svolte in modo indipendente e generano introiti stabili, a prescindere dallo scopo di lucro. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto l’indipendenza dell’associazione, pur rilevando che essa è una persona giuridica distinta dai proprietari che la compongono.
Inapplicabilità dell’esenzione per affitto e locazione di immobili
Il punto centrale della decisione è che l’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), riguarda solo l’affitto e la locazione di beni immobili, nozioni da interpretare restrittivamente. Secondo la giurisprudenza richiamata, la locazione immobiliare implica il diritto di occupare un immobile e di escludere terzi dal suo godimento per un periodo convenuto, dietro corrispettivo.
La fornitura di calore, invece, è una semplice vendita di un bene materiale risultante dallo sfruttamento di un impianto di cogenerazione; non attribuisce ai destinatari alcun diritto di occupare un bene immobile né di escludere terzi dal suo uso. Per questa ragione non può rientrare nell’esenzione prevista per la locazione di immobili.
Irrilevanza del verbale del Consiglio del 1977
La Corte esclude che l’esenzione nazionale possa fondarsi sul verbale della sessione del Consiglio del 17 maggio 1977 relativo all’articolo 13 della sesta direttiva, nel quale si dichiarava che gli Stati membri potevano esentare anche la fornitura di riscaldamento effettuata dalle associazioni di proprietari. Le dichiarazioni contenute nei lavori preparatori non possono essere usate per interpretare una disposizione quando non trovano riscontro nel testo normativo; qui né la sesta direttiva né la direttiva IVA contengono un riferimento idoneo a recepire tale dichiarazione.
Neutralità fiscale
La Corte respinge anche l’argomento basato sul principio di neutralità fiscale. La comparazione proposta dal governo tedesco tra, da un lato, i proprietari o inquilini di case unifamiliari e, dall’altro, i condomini, non è idonea a dimostrare una violazione del principio, poiché si tratta di gruppi distinti di consumatori e la differenza di trattamento deriva dalla scelta abitativa dei soggetti interessati.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esenta dall’IVA la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale.
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