Cassazione Penale, Sentenza n. 09980/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di differimento della pena anche nella forma della detenzione domiciliare; il ricorso contestava la nullita' del provvedimento per difetto e la manifesta illogicita' della motivazione
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 5/03/2026 prodotto dalla difesa, ha infatti concesso alla ricorrente il differimento facoltativo della pena nella forma della detenzione domiciliare per la durata di un anno, rendendo priva di oggetto la decisione della Corte di cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare previsto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione; percio' l'avvenuta soddisfazione della domanda principale determina la carenza di interesse. Non e' stata disposta la condanna alle spese ne' la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, visto che la situazione non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse all'impugnazione e' condizione di ammissibilita' e deve essere correlato alla finalita' di rimuovere una situazione di svantaggio processuale ottenendo una decisione piu' vantaggiosa; tale interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (dep. 2018)
Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018
Conferma che la carenza di interesse sopravvenuta, quando l'oggetto dell'impugnazione sia stato soddisfatto, comporta l'inammissibilita' del ricorso
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012)
Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012
Definizione della nozione di carenza d'interesse sopraggiunta: perdita di attualita' dell'interesse all'impugnazione per mutata situazione di fatto o di diritto, perche' la finalita' perseguita e' stata assorbita o ha perso rilevanza
Sez. U e precedenti citati (Serafino, Timpani, Vitale, Chiappetta)
Sez. U n. 10272 del 27/09/1995 (Serafino); Sez. U n. 42 del 13/12/1995 (Timpani); Sez. U n. 20 del 09/10/1996 (Vitale); Sez. U n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Giurisprudenza consolidata che richiede la sussistenza dell'interesse sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, eche definisce i criteri per valutare la sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, l'oggetto della domanda impugnata viene integralmente ottenuto con provvedimento favorevole, il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- L'interesse a impugnare deve esistere al momento della proposizione e al momento della decisione: un mutamento di fatto o di diritto che assorbe la finalita' dell'impugnazione rende il gravame privo di oggetto
- In caso di inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse non sussiste automaticamente una condanna alle spese o una sanzione pecuniaria, salvo che ricorra una fattispecie di soccombenza reale o virtuale
- Quando si procede con un ricorso, e nel frattempo interviene un provvedimento favorevole, e' opportuno informare tempestivamente la corte e valutare il ritiro o la comunicazione per evitare inutili decisioni sul merito
- Le impugnazioni devono dimostrare una utilita' concreta e prospettare una decisione piu' vantaggiosa rispetto a quella impugnata; la mera contestazione formale della motivazione puo' non essere sufficiente se l'interesse sostanziale e' venuto meno
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