Sentenza n. 671/2026 - Bari, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all’istanza presentata dai ricorrenti in data 09.06.2022, volta al completamento della procedura amministrativa afferente al programma di housing sociale di cui alle delibere di C.C. del Comune di Foggia n. 42 del 20.04.2009 e n. 52 del 22.07.2010 e successive, - nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza sull’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo al programma di housing sociale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, già ricorrente nel giudizio sul silenzio, ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta delegato, deducendone l’inerzia e l’omessa conclusione del procedimento. Secondo la ricorrente, la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15 aprile 2025, con cui era stato confermato il permanere dell’interesse pubblico al programma di housing sociale, costituiva un mero atto di indirizzo politico, privo di efficacia conclusiva; anche le successive attività comunali sarebbero state meramente interlocutorie e istruttorie. Il Comune ha invece sostenuto di avere superato l’inerzia mediante l’adozione della deliberazione consiliare, l’avvio dell’istruttoria tecnica e l’interlocuzione con i soggetti già inseriti in graduatoria, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto dell’istanza di sostituzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021, ha affermato che la nomina e l’insediamento del commissario non privano l’amministrazione del potere di provvedere, che resta esercitabile in via concorrente fino all’intervento commissariale. Nel caso concreto, la deliberazione consiliare n. 23 del 15 aprile 2025, interpretata nel suo contenuto sostanziale e alla luce della mancata approvazione della proposta diretta a dichiarare superato il programma, ha espresso la conferma dell’interesse pubblico ancora attuale e concreto e la volontà di riavviare e portare a compimento il procedimento. Le successive attività istruttorie, concernenti la verifica delle sopravvenienze normative e fattuali, della compatibilità urbanistica e paesaggistica, delle interferenze con nuove opere pubbliche e dell’attuale fabbisogno abitativo, sono state ritenute necessarie e coerenti con il giudicato, nonché non meramente dilatorie o interlocutorie. Ne è derivato il superamento dell’inerzia originaria e il rigetto della richiesta di sostituzione del commissario. Le spese della fase sono state compensate; il compenso del Commissario ad acta, pari a euro 1.000,00 omnicomprensivi, è stato posto a carico del Comune, che aveva provveduto espressamente solo dopo la nomina commissariale.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina del Commissario ad acta nel giudizio sul silenzio, per lo svolgimento dell’attività necessaria alla conclusione del procedimento in luogo dell’amministrazione inadempiente.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stato richiamato nella sentenza originaria per ordinare al Comune l’adozione di una determinazione espressa entro il termine assegnato.
art. 42 d.lgs. 267/2000
Il Consiglio comunale è stato individuato quale organo competente, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, a esprimere l’indirizzo politico-amministrativo sulla permanenza dell’interesse pubblico al programma.
art. 34 d.lgs. 267/2000
È la disposizione richiamata per la procedura di accordo di programma finalizzata all’attuazione del programma di housing sociale.
art. 96 delle NTA del PPTR Puglia
È stata richiamata quale base per la necessità di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica nell’istruttoria aggiornata.
Massime di principio
- La nomina e l’insediamento di un Commissario ad acta per l’ottemperanza non determinano, di per sé, la perdita del potere dell’amministrazione titolare: fino a quando il commissario non abbia concretamente provveduto, amministrazione e commissario esercitano un potere concorrente, rispettivamente in via originaria e sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione può ritenersi superata quando, dopo la nomina del Commissario ad acta, l’amministrazione adotti un atto espresso che manifesti in modo concreto la propria determinazione sulla questione oggetto del giudicato e riavvii il segmento procedimentale di competenza, anche se restano da compiere ulteriori attività istruttorie e tecnico-gestionali.
- La qualificazione di un atto come meramente interlocutorio o dilatorio deve essere effettuata considerando il suo contenuto sostanziale e gli effetti prodotti: non è tale l’atto che esprima una determinazione politico-amministrativa effettiva sulla permanenza dell’interesse pubblico e costituisca il presupposto per la prosecuzione del procedimento.
- Quando sia trascorso un lungo periodo dall’avvio del procedimento e siano sopravvenuti strumenti urbanistici, vincoli, opere pubbliche o mutamenti fattuali rilevanti, la riedizione dell’istruttoria può legittimamente richiedere la verifica aggiornata della compatibilità dell’intervento e dell’attualità dell’interesse pubblico, senza che ciò costituisca automaticamente elusione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del Commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione quando questa abbia adottato le determinazioni richieste soltanto dopo la nomina del commissario, anche se l’istanza di sostituzione del commissario viene respinta.
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