Sentenza n. 1099/2026 - Roma, Sezione 2T
Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 9/10/2024 n. 17321
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17321 del 9 ottobre 2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, difensori antistatari della parte privata nel giudizio presupposto, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 17321/2024, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore di euro 350,00, oltre spese generali, CPA e IVA. Hanno dedotto che la sentenza era stata notificata telematicamente al Ministero il 15 ottobre 2024, che era divenuta irrevocabile per mancata proposizione di impugnazione e che, nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito spontaneamente il giudicato. Hanno chiesto l’ordine di pagamento dell’importo dovuto, comprensivo degli accessori di legge e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza presupposta era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio ed era rimasta ineseguita, sulla base della documentazione non contestata dal Ministero, rimasto non costituito. Il Ministero è stato ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 17321/2024 entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza, provvedendo al pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, comprensive di spese generali, CPA e IVA. Il TAR ha stabilito che sull’importo dovuto maturano interessi legali ex art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito della sentenza titolo, il 9 ottobre 2024, fino alla data di emissione del mandato di pagamento, qualificando il credito per spese di lite come liquido ed esigibile. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta: in caso di mancata ottemperanza nel termine di 60 giorni, un funzionario del Ministero, individuato dal Capo del Dipartimento degli Affari di giustizia, dovrà eseguire il giudicato nei successivi 90 giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, considerando la difesa personale dei ricorrenti e la ridotta complessità dell’attività difensiva.
Norme richiamate
art. 1282, comma 1, c.c.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto
Il credito pecuniario per le spese di lite, quando consacrato in una decisione esecutiva, è liquido ed esigibile e produce interessi legali senza necessità di una separata costituzione in mora o di un’autonoma pronuncia di condanna sugli interessi.
artt. 112 ss. c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è stato ritualmente notificato all’amministrazione obbligata, è divenuto definitivo ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento.
- La mancata esecuzione, non contestata dall’amministrazione e comprovata dalla documentazione in atti, legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato, comprensive degli accessori espressamente dovuti.
- Il credito pecuniario per le spese di lite liquidate in una decisione esecutiva è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito del provvedimento costitutivo del titolo fino al soddisfacimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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