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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18976/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento di un’imposta di registro e relativi accessori, per complessivi euro 111.992,90, dovuti per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo. Il ricorso era stato respinto in primo grado dalla CTP e poi l’appello era stato rigettato dalla CTR. In Cassazione le contribuenti proponevano sette motivi di censura, tutti formulati come violazione e falsa applicazione di norme in tema di notifica e contenuto degli atti tributari ed esecutivi, tra cui norme del codice di procedura civile, del d.P.R. n. 602 del 1973, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dello Statuto del contribuente. Successivamente, tuttavia, le ricorrenti depositavano atto di rinuncia, rappresentando che la cartella era stata definita mediante rottamazione quater, con adesione del 29 giugno 2023. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente tale rinuncia, ritenendola espressione inequivoca del venir meno dell’interesse al giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alle controparti, e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile in via analogica alla rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 480, comma 4, c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 50 del d.P.R. n. 601 del 1973

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 482 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 21-septies della l. n. 241 del 1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 249 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 63 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo come norma violata; il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel secondo motivo come norma violata.

  • art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo come norma violata.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel quarto motivo come norma violata.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel quinto e sesto motivo come norma violata.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato nel sesto motivo come norma violata.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel settimo motivo come norma violata.

  • artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati nel settimo motivo come norme violata in tema di riscossione/cartella.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se notificata/comunicata nelle forme prescritte, comporta l'estinzione del processo di cassazione senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte, ma produce effetti estintivi solo se notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto.
  • Quando la rinuncia al ricorso è validamente comunicata o notificata, il processo di cassazione si estingue per sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disciplina è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente ai casi non espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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