Sentenza n. 1437/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Crotone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all’accredito di 500 euro per ciascun anno scolastico 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 449/2024 del Tribunale civile di Crotone, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta, o strumenti equivalenti, accreditando 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni, il Ministero è rimasto inadempiente; la ricorrente ha quindi promosso l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile azionata era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato ed era rimasta ineseguita dopo il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro per compensi, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, la disposizione è stata ritenuta applicabile in presenza dell’inadempimento ministeriale alla sentenza civile.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e dei poteri conformativi e sostitutivi esercitati dal TAR.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza civile quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola relativa all’imputazione all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell’attività commissariale, prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Disposizione richiamata quale fonte introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata all’amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza entro un termine assegnato e predeterminato.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- I compensi e le spese dell’attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche all’ottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge.
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