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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 01412/2025, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione 28 maggio 2025 n. 36, recante la proposta di aggiudicazione alla controinteressata all’esito della gara per l’affidamento in concessione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari”; - del verbale n. 1 del 13 maggio 2025, recante l’ammissione dell’odierna appellante; - di ogni altro atto della procedura selettiva, presupposto, connesso o consequenziale; e per l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara con stipula del contratto, o in subordine in via di subentro previa declaratoria di inefficacia ove stipulato medio tempore; e per la condanna (in subordine) al risarcimento dei danni per equivalente; nonché per l’esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla domanda di partecipazione della controinteressata, non resi disponibili dalla stazione appaltante, con condanna all’esibizione di copia di quanto richiesto con nota 23 maggio 2025; quanto ai motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale 18 giugno 2025 n. 40, di aggiudicazione definitiva del servizio alla controinteressata per le stagioni balneari 2025-2027; e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’odierna appellata 14 luglio 2025: per la riforma della medesima sentenza per i motivi dedotti e assorbiti;

Giustizia amministrativa202500704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, che aveva annullato l’ammissione dell’appellante e l’aggiudicazione della concessione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari” per difetto del requisito di esperienza triennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La procedura riguardava l’affidamento in concessione, per le stagioni balneari 2025-2027, della gestione della spiaggia libera attrezzata “Magaggiari”. Il bando richiedeva, quale requisito di capacità economica e tecnica, la pregressa esperienza diretta almeno triennale, anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari. Il TAR aveva ritenuto che per ciascun anno dovesse intendersi una stagione balneare completa, coincidente con il periodo dal 1° maggio al 30 settembre, e che l’esperienza dell’impresa appellante non fosse sufficiente poiché la prima gestione presso una struttura di Capaci era iniziata il 9 giugno 2022. L’impresa ha proposto appello deducendo errore di giudizio nell’interpretazione del requisito: il d.lgs. n. 116/2008 e il decreto dirigenziale regionale n. 323/2025 avrebbero finalità attinenti alla qualità e al campionamento delle acque e non potrebbero essere utilizzati per definire la durata dell’esperienza professionale richiesta dalla lex specialis; inoltre, il riferimento a una stagione completa avrebbe aggravato irragionevolmente il requisito, penalizzando gli operatori di territori con stagioni formalmente più brevi. La società concorrente ha proposto appello incidentale riproponendo le censure assorbite in primo grado, relative al difetto del requisito professionale, alla violazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis, al travisamento, all’insussistenza dei presupposti e all’irragionevolezza, nonché ulteriori censure concernenti gli artt. 95, 98, 17, comma 8, e 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello principale. Ha ritenuto corretto assumere, in assenza di specifici riferimenti normativi alternativi, la definizione nazionale di “stagione balneare” contenuta nell’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 116/2008, pari al periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni climatiche. Tale definizione è stata recepita anche dal decreto dirigenziale regionale n. 323 del 21 marzo 2025. Secondo il Collegio, benché le disposizioni richiamate perseguano finalità principalmente sanitarie e ambientali, esse contengono una delimitazione temporale precisa e certa della stagione balneare, idonea a fungere da parametro interpretativo del requisito di esperienza previsto dal bando. L’interpretazione della lex specialis deve infatti evitare arbitrarietà e incertezze e garantire la concorrenza. Le contestazioni riferite a possibili diverse discipline vigenti in altre Regioni sono state ritenute irrilevanti, poiché la fattispecie riguardava la gestione svolta a Capaci. Poiché l’impresa aveva iniziato la prima stagione il 9 giugno 2022, non aveva maturato tre stagioni complete ai sensi del requisito di cui al paragrafo 7.5, lett. a), del bando. Il rigetto dell’appello principale ha determinato l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del grado sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. e), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116

    «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque [...] vengono utilizzate per la balneazione.

    La definizione normativa della stagione balneare costituisce, in assenza di specifici riferimenti alternativi, parametro certo per interpretare il requisito di esperienza triennale previsto dalla lex specialis, anche se la disposizione persegue finalità sanitarie e ambientali.

  • art. 100 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La disposizione è richiamata nell’appello incidentale con riguardo al requisito professionale previsto dalla lex specialis, ma il relativo motivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 95 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La disposizione è richiamata tra le censure riproposte con l’appello incidentale, non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 98 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La disposizione è richiamata tra le censure riproposte con l’appello incidentale, non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 17, comma 8, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La disposizione è richiamata tra le censure riproposte con l’appello incidentale, non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 50, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La disposizione è richiamata tra le censure riproposte con l’appello incidentale, non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede una pregressa esperienza triennale nella gestione di stabilimenti balneari senza definire diversamente la durata dell’anno di gestione, il requisito può essere interpretato assumendo come parametro la definizione normativa di stagione balneare contenuta nell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 116/2008, ossia il periodo dal 1° maggio al 30 settembre, salvo eccezioni climatiche.
  • Una definizione temporale contenuta in una disciplina normativa con finalità sanitarie o ambientali può essere utilizzata come parametro interpretativo della lex specialis anche per finalità diverse, quando essa fornisca una delimitazione precisa e certa della stagione balneare e non vi siano riferimenti normativi o negoziali alternativi.
  • L’interpretazione del bando deve privilegiare criteri oggettivi idonei a evitare arbitrarietà e incertezze nella verifica dei requisiti di partecipazione e a garantire la par condicio tra gli operatori economici.
  • La censura fondata su discipline eventualmente vigenti in territori diversi è irrilevante quando la gara e l’esperienza professionale oggetto di verifica riguardano una specifica gestione territoriale disciplinata dal parametro applicato dalla stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneConcessioni e partenariato pubblico-privatoAppello
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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