Sentenza del 25/06/2015 n. 840 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Tributi - Avviso di accertamento definitivo - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il ritiro in autotutela dell'avviso di accertamento definitivo, deducendo un errore macroscopico nella determinazione dei maggiori redditi, riconosciuto anche dall'Amministrazione. Non poteva tuttavia limitarsi a riproporre i vizi dell'avviso ormai non più impugnabile, ma doveva evidenziare un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto e contestare specificamente l'illegittimità del diniego di autotutela.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto illegittimo il diniego di autotutela, considerando la palese illegittimità dell'atto impositivo derivante dall'errore macroscopico. È stato affermato che, anche rispetto a un accertamento definitivo, il diniego può essere impugnato per contestare i vizi propri del procedimento di autotutela e del provvedimento di rifiuto, non per riaprire ordinariamente la contestazione dell'accertamento ormai definitivo.
Norme richiamate
Articolo 97 della Costituzione
La Pubblica Amministrazione deve uniformarsi ai principi di buon andamento e imparzialità.
L'esercizio dell'autotutela e il relativo diniego devono rispettare buon andamento e imparzialità, soprattutto quando l'atto originario presenta una palese illegittimità.
Articolo 98 della Costituzione
Il procedimento amministrativo, compreso quello di autotutela, deve essere svolto secondo principi di correttezza e imparzialità.
Massime di principio
- Un atto tributario divenuto definitivo non può essere normalmente contestato riproponendo i vizi che avrebbero dovuto essere dedotti nei termini ordinari.
- L'autotutela può essere richiesta anche per un atto definitivo quando sussiste un errore evidente o una palese illegittimità e viene prospettato un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione.
- Il diniego di autotutela è impugnabile solo per contestare i vizi propri del procedimento o del rifiuto, non per ottenere una nuova impugnazione dell'atto impositivo originario.
- La presenza di un errore macroscopico, oggettivamente riconoscibile e possibilmente ammesso dalla stessa Amministrazione, rafforza la possibilità di censurare il diniego.
- L'Amministrazione deve motivare e gestire la richiesta nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza.
Testo integrale
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