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Sentenza

Sentenza n. 6281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, Sezione Prima n. 666/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di due casette in legno realizzate senza titolo dopo il sisma del 2016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il privato aveva realizzato due manufatti abitativi per sopperire alle esigenze abitative della propria famiglia e di quella del figlio, dopo che le abitazioni originarie erano state dichiarate inagibili per il sisma del 2016. Un precedente ordine di demolizione era stato annullato dal TAR, che aveva ritenuto i manufatti temporaneamente legittimati come attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001, richiamato dall'art. 8-bis d.l. 189/2016. Il Comune ha poi adottato una nuova ordinanza di demolizione, ritenendo decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8-bis d.l. 189/2016 per la rimozione dei manufatti dopo l'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio danneggiato. In primo grado il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per mancata partecipazione procedimentale, nonché la violazione dell'art. 8-bis d.l. 189/2016, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. In appello ha denunciato l'errore del TAR nel ritenere non violato il principio di partecipazione e nel considerare impossibile la regolarizzazione dei fabbricati senza adeguata istruttoria; ha inoltre contestato l'equiparazione tra la dichiarazione di agibilità resa dal tecnico ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), dell'ordinanza comunale n. 19/2016 e l'ordinanza espressa di agibilità richiesta dall'art. 8-bis d.l. 189/2016, nonché la necessità di impugnare autonomamente l'ordinanza sindacale n. 13/2019. Il Comune ha sostenuto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando l'ordinanza di demolizione. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 8-bis d.l. 189/2016 è stato ritenuto fondato e assorbente. La norma collega la decorrenza del termine di 90 giorni a un atto espresso di agibilità, mentre né la dichiarazione di agibilità del tecnico né l'ordinanza sindacale n. 13/2019 potevano validamente sostituire tale atto o modificare in senso peggiorativo il procedimento stabilito dalla legge. L'equiparazione tra autodichiarazione e provvedimento espresso non aveva fondamento normativo e contrastava con il principio di legalità, anche perché il termine produce conseguenze sanzionatorie e potenzialmente penali, rendendo preclusa un'interpretazione estensiva in malam partem. Inoltre, l'ordinanza n. 13/2019 non era stata notificata al privato, non era richiamata nell'ordinanza di demolizione e, secondo il giudice, presentava profili di nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990; pertanto non doveva essere autonomamente impugnata e la nullità era rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. Poiché non risultava notificata alcuna ordinanza espressa di ripristinata agibilità, il termine di 90 giorni non aveva iniziato a decorrere e la demolizione era illegittima. Il motivo sulla partecipazione procedimentale è stato assorbito. Il Comune conserva il potere di provvedere nuovamente nel rispetto delle attribuzioni, dei presupposti e dei limiti di legge. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-bis d.l. 189/2016, convertito in l. 229/2016

    novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato

    Il termine di 90 giorni per la rimozione dei manufatti provvisori decorre esclusivamente dall'emanazione di un provvedimento espresso di agibilità; non può essere sostituito da una dichiarazione tecnica o da un atto comunale privo di base normativa.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata per qualificare i manufatti realizzati dopo il sisma come opere temporaneamente legittimate nell'ambito dell'edilizia libera.

  • art. 14, comma 2, lett. a), ordinanza comunale n. 19/2016

    La dichiarazione di agibilità resa dal tecnico nell'ambito della disciplina comunale non equivale all'ordinanza espressa di agibilità richiesta dall'art. 8-bis d.l. 189/2016.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di legalità dell'azione amministrativa impedisce al potere sindacale di equiparare, senza base normativa, una dichiarazione privata a un provvedimento espresso richiesto dalla legge o di aggravare la posizione del privato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L'ordinanza sindacale che equipari autodichiarazione e provvedimento espresso di agibilità in assenza di una base legale può essere affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzione.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    La nullità dell'atto può essere rilevata d'ufficio dal giudice amministrativo e non richiede necessariamente un'autonoma impugnazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di violazione della partecipazione procedimentale è stata assorbita e non decisa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa collega la decorrenza di un termine sfavorevole al privato all'emanazione di un provvedimento espresso, tale termine non può essere fatto decorrere da una dichiarazione privata o tecnica, né da un atto amministrativo privo di una specifica base normativa che ne disponga l'equiparazione.
  • Il potere amministrativo, compreso quello sindacale, non può modificare in senso peggiorativo il procedimento e le garanzie stabiliti dalla legge, soprattutto quando il decorso del termine comporta conseguenze sanzionatorie o anche penali; in tali casi è esclusa ogni interpretazione estensiva in malam partem.
  • Un atto amministrativo non notificato al destinatario, non richiamato nel provvedimento lesivo e conosciuto soltanto attraverso gli atti difensivi dell'amministrazione non può essere considerato tempestivamente conosciuto dal privato ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo.
  • L'atto amministrativo adottato in assenza assoluta di una disposizione attributiva del relativo potere è nullo per difetto assoluto di attribuzione e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice amministrativo, senza necessità di autonoma impugnazione dell'atto.
  • In presenza di manufatti provvisori realizzati ai sensi della disciplina speciale post-sisma, l'ordine di demolizione adottato prima dell'emanazione e della notifica dell'ordinanza espressa di agibilità prevista dalla legge è illegittimo, poiché il termine legale per la rimozione non ha iniziato a decorrere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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