Circolare numero 213 del 23-9-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama la conversione in legge del D.L. 18.1.1993, n. 11 e precisa che restano salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge non convertiti del 1992 e dai relativi provvedimenti applicativi. Ne consegue che, per i periodi di vigenza fino a tutto giugno 1992, il versamento dei contributi doveva essere effettuato tenendo conto degli aumenti di aliquota previsti per i diversi Fondi. Sono quindi validi i DM10/Rett. eventualmente emessi per l’applicazione di tali aliquote e definitivamente acquisiti gli accessori versati dalle imprese per il ritardo nella regolarizzazione delle differenze contributive.
Conferma della validità degli aumenti contributivi e degli atti emanati in base ai decreti-legge non convertiti del 1992
Conferma della validità degli atti e degli effetti contributivi relativi ai decreti-legge del 1992
La circolare dà seguito alla precedente n. 32 dell’8 febbraio 1993 e prende atto della conversione in legge del D.L. 18 gennaio 1993, n. 11. L’obiettivo è chiarire gli effetti della norma di conversione sui rapporti contributivi sorti in relazione ai decreti-legge non convertiti del 1992, con particolare riferimento ai versamenti effettuati e ai provvedimenti già emessi.
Quadro normativo richiamato
L’art. 1, punto 2, della legge di conversione dispone espressamente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei seguenti atti:
- decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236;
- decreto-legge 20 maggio 1992, n. 292;
- articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.
La circolare collega questa previsione alla disciplina già illustrata nella circolare n. 103 dell’8 aprile 1992, relativa agli aumenti di aliquota contributiva per i diversi Fondi.
Obblighi di versamento per il periodo di vigenza dei decreti
Viene confermato che, nei periodi in cui i decreti non convertiti sono stati in vigore, e sino a tutto il mese di giugno 1992, i contributi dovevano essere versati applicando le aliquote maggiorate previste.
In termini operativi, ciò comporta che:
- il calcolo dei contributi per il periodo interessato va effettuato considerando gli aumenti di aliquota stabiliti;
- eventuali versamenti eseguiti con criteri difformi devono essere letti alla luce della successiva conferma normativa;
- la disciplina richiamata opera come conferma degli effetti già prodotti nel periodo considerato.
Validità dei DM10/Rett. e degli accessori versati
La circolare precisa che devono ritenersi validi gli eventuali DM10/Rett. emessi per effetto della corretta applicazione delle aliquote contributive aumentate, anche se tali rettifiche derivano da una precedente applicazione erronea delle aliquote.
Parimenti, devono considerarsi definitivamente acquisiti gli accessori versati dalle imprese per il ritardo con cui hanno regolarizzato, all’epoca, le differenze contributive dovute.
Effetto complessivo della circolare
Il documento ha quindi una funzione di conferma e consolidamento della disciplina applicata nel 1992: i versamenti effettuati secondo le aliquote maggiorate, le rettifiche già emesse e gli accessori corrisposti non sono rimessi in discussione, ma vengono definitivamente validati dalla norma di conversione richiamata.
Punti principali
Conversione in legge del D.L. 18 gennaio 1993, n. 11
La circolare informa che il D.L. 18.1.1993, n. 11 è stato convertito nella legge richiamata in oggetto e che, per effetto dell’art. 1, punto 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati. Sono altresì fatti salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17.3.1992, n. 236, 20.5.1992, n. 292 e dell’art. 4 del D.L. 21.7.1992, n. 345.
Conferma degli aumenti di aliquota contributiva
Viene ribadito che, durante i periodi di vigenza dei decreti non convertiti fino a tutto il mese di giugno 1992, il pagamento dei contributi doveva essere effettuato tenendo conto degli aumenti di aliquota previsti per i vari Fondi, secondo quanto già indicato nella circolare n. 103 dell’8.4.1992.
Validità dei DM10/Rett. emessi
Sono considerati validi gli eventuali DM10/Rett. emessi per effetto della corretta applicazione delle aliquote contributive aumentate, anche se originati da una precedente erronea applicazione delle stesse.
Definitiva acquisizione degli accessori versati
Sono definitivamente acquisiti gli accessori versati dalle imprese per il ritardo con cui hanno provveduto, all’epoca, alla regolarizzazione delle differenze contributive dovute.
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