Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 211 del 17-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni sull’anticipazione dell’indennità di mobilità, in attesa della procedura automatizzata di liquidazione definitiva. Viene confermata la possibilità per le sedi di erogare un acconto pari al 90% dell’importo spettante, con conguaglio di quanto già corrisposto a titolo di indennità di mobilità e ANF per i periodi successivi alla domanda. Sono poi chiariti alcuni casi particolari: validità delle domande presentate prima del 16 maggio 1993, modalità di rinnovazione della domanda, criteri di calcolo della maggiorazione ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 e l’estensione dell’anticipazione ai lavoratori edili destinatari di specifiche proroghe del trattamento speciale di disoccupazione. La circolare chiude con le istruzioni di gestione contabile e procedurale per la liquidazione dell’acconto.

Anticipazione dell’indennità di mobilità: acconto del 90%, chiarimenti applicativi e istruzioni operative

Anticipazione dell’indennità di mobilità: chiarimenti e istruzioni operative

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 124 del 31 maggio 1993 in materia di anticipazione dell’indennità di mobilità. L’intervento disciplina l’erogazione provvisoria dell’acconto, chiarisce il trattamento delle domande pregresse e di specifiche categorie di lavoratori, e fornisce indicazioni contabili e procedurali per le sedi.

Acconto del 90% in attesa della liquidazione automatizzata

In attesa della disponibilità della procedura automatizzata per la liquidazione dell’anticipazione, le sedi possono procedere al pagamento di un acconto pari al 90% dell’importo complessivamente spettante al lavoratore avente diritto.

L’importo dell’acconto deve essere determinato secondo i criteri già indicati nella circolare n. 124/1993, sottraendo quanto eventualmente già corrisposto a titolo di indennità di mobilità per i periodi successivi alla domanda di anticipazione. Alla stessa detrazione devono essere ricompresi gli eventuali assegni per il nucleo familiare connessi ai medesimi periodi.

Domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 142/1993

La circolare affronta il caso delle domande di anticipazione presentate prima del 16 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 142/1993. Tali domande sono ritenute valide anche ai fini dell’individuazione della data di insorgenza del diritto all’anticipazione.

Gli interessati devono tuttavia ripresentare la domanda tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, utilizzando il Mod. DS 21 ant., così che l’ufficio competente possa:

  • verificare l’idoneità della documentazione presentata;
  • esprimere il parere sulla regolarità della documentazione.

In questa ipotesi, una volta accertato il diritto all’anticipazione, le SAP devono determinare l’importo erogabile con riferimento alla data della prima domanda. Da tale data cessano inoltre il diritto alla contribuzione figurativa e all’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Maggiorazione dell’anticipazione prevista dall’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991

Viene chiarito il criterio di calcolo della maggiorazione dell’anticipazione prevista dall’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991. La maggiorazione, pari all’importo del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato ancora erogato ai beneficiari delle specifiche proroghe previste dalla norma, deve essere determinata tenendo conto anche dei decreti ministeriali di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale emanati prima della presentazione della domanda di anticipazione.

Per questa verifica è necessario acquisire la documentazione presso il competente settore.

Estensione ai lavoratori edili beneficiari di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione

La circolare precisa che possono avvalersi dell’art. 7, comma 5, tutti i lavoratori edili beneficiari di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione alla data dell’11 agosto 1991.

Rientrano in tale ambito non solo i soggetti già individuati nella circolare n. 246 del 17 ottobre 1991 come destinatari delle proroghe riconosciute ai sensi dell’art. 12 della legge n. 427/1975, ma anche i lavoratori destinatari delle proroghe previste dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 169/1991.

Per questi lavoratori:

  • la domanda deve essere presentata sul Mod. DS 21 ant., opportunamente integrato, alla Sezione circoscrizionale per l’impiego;
  • si applicano tutte le disposizioni previste per l’anticipazione dell’indennità di mobilità contenute nella circolare n. 124/1993.

Istruzioni operative e contabili

Le domande relative alla prestazione devono essere definite nella procedura automatizzata di liquidazione dei trattamenti di mobilità (programma 4651), acquisendo la data di decadenza dal diritto al pagamento mensile.

Con l’elaborazione successiva vengono determinati:

  • i periodi indennizzati utili per l’accredito figurativo;
  • l’importo dell’acconto già corrisposto, da detrarre dalla anticipazione.

Sotto il profilo contabile, il pagamento dell’acconto deve essere imputato al conto di transito GPA 51/99 ed evidenziato, nel partitario relativo a tale conto, con il codice bilancio di nuova istituzione "60 - Acconto sull’anticipazione dell’indennità di mobilità".

La copia del prospetto di liquidazione dell’acconto, con gli estremi del mandato di pagamento, deve essere restituita all’Ufficio prestazioni non pensionistiche, che la inserirà nella domanda dell’avente diritto. La documentazione va poi tenuta in apposita evidenza in attesa delle istruzioni per la liquidazione definitiva dell’anticipazione dell’indennità di mobilità.

Punti principali

Acconto in attesa della procedura automatizzata

In mancanza della procedura automatizzata per la liquidazione dell’anticipazione, le sedi possono pagare ai lavoratori aventi diritto un acconto pari al 90% dell’importo complessivamente spettante. L’importo va determinato secondo i criteri già indicati nella circolare n. 124/1993, detratti gli importi già corrisposti a titolo di indennità di mobilità per i periodi successivi alla domanda di anticipazione, inclusi gli eventuali assegni per il nucleo familiare.

Domande presentate prima del 16 maggio 1993

Le domande di anticipazione presentate anteriormente al 16 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 142/1993, sono considerate valide anche per individuare la data di insorgenza del diritto all’anticipazione. Gli interessati devono però ripresentare la domanda tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, usando il Mod. DS 21 ant., affinché l’ufficio verifichi l’idoneità della documentazione e la regolarità della stessa. In questi casi, una volta accertato il diritto, le SAP determinano l’importo erogabile con riferimento alla data della prima domanda; da tale data cessano il diritto alla contribuzione figurativa e all’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Maggiorazione dell’anticipazione ex art. 22, comma 6, legge n. 223/1991

La maggiorazione prevista dall’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 va calcolata considerando anche i decreti ministeriali di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale emanati prima della presentazione della domanda di anticipazione. Per la determinazione è necessario acquisire la documentazione presso il competente settore.

Lavoratori edili e proroghe del trattamento speciale di disoccupazione

Viene precisato che possono beneficiare dell’anticipazione ex art. 7, comma 5, tutti i lavoratori edili titolari di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione alla data dell’11 agosto 1991. Rientrano quindi non solo i soggetti già ricompresi nell’art. 12 della legge n. 427/1975, ma anche i destinatari delle proroghe previste dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 169/1991. Anche per questi lavoratori la domanda va presentata sul Mod. DS 21 ant. alla Sezione circoscrizionale per l’impiego, opportunamente integrato, e si applicano tutte le disposizioni previste per l’anticipazione dell’indennità di mobilità nella circolare n. 124/1993.

Istruzioni operative e contabili

Le domande devono essere definite nella procedura automatizzata di liquidazione dei trattamenti di mobilità (pgm 4651), inserendo la data di decadenza dal diritto al pagamento mensile. Con l’elaborazione successiva vengono individuati i periodi indennizzati utili per l’accredito figurativo e determinato l’importo dell’acconto già erogato da detrarre dall’anticipazione. Il pagamento dell’acconto va imputato al conto di transito GPA 51/99 ed evidenziato con il codice bilancio di nuova istituzione "60 - Acconto sull’anticipazione dell’indennità di mobilità". Copia del prospetto di liquidazione, con gli estremi del mandato di pagamento, deve essere restituita all’Ufficio prestazioni non pensionistiche e conservata in attesa delle istruzioni per la liquidazione definitiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.