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Circolare

Circolare numero 212 del 21-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la legge di conversione n. 236/1993 estende al settore del trasporto marittimo le disposizioni del D.L. n. 199/1993, con riferimento all'attività di trasporto marittimo vera e propria e non alle attività accessorie o strumentali. Vengono precisati i soggetti inclusi ed esclusi, il calcolo del contributo speciale dell'1,30% per il personale dipendente e le modalità di codifica e conguaglio tramite DM10/2 e posizione nave. Sono inoltre confermati alcuni chiarimenti già forniti con precedenti circolari, inclusa l'esclusione delle Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni.

Estensione del contributo speciale al trasporto marittimo e istruzioni di conguaglio

Estensione del contributo speciale al trasporto marittimo e istruzioni operative

La circolare interviene a seguito della legge n. 236 del 19 luglio 1993, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 148/1993, a sua volta reiterativo del D.L. n. 57/1993. L’obiettivo è chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 6, comma 15, con particolare riguardo al settore del trasporto marittimo, nonché fornire le istruzioni operative per il conguaglio del contributo speciale.

Ambito oggettivo della disciplina

La legge di conversione estende le disposizioni agli artt. 1 e 3 del D.L. n. 199/1993 all’intero settore del trasporto marittimo, eliminando il precedente limite riferito al trasporto di linea e di massa. Tuttavia, la circolare precisa che l’estensione riguarda soltanto l’attività di trasporto marittimo in senso proprio, cioè il trasporto di persone e/o merci, e non le attività marittime in cui il trasporto sia soltanto strumentale rispetto all’attività principale dell’impresa o di un suo settore.

Sono quindi esclusi dall’applicazione della norma, a titolo esemplificativo:

  • i servizi turistici di crociera;
  • i servizi ausiliari dell’armamento, come rimorchio, bunkeraggio, pilotaggio e dragaggio con trasporto di fanghi;
  • le attività di costruzione o manutenzione delle strutture portuali, come moli e scogliere.

La circolare osserva che, in tali ipotesi, può anche verificarsi l’esclusione dal regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984, qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 6, lettera e), della medesima legge.

Ragione della disposizione e limite quantitativo

La norma è letta come intervento volto a far fronte alla particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo. Tale impostazione è confermata, secondo la circolare, anche dal limite massimo di 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private, richiamato dal testo della disposizione.

Soggetti obbligati e criterio di inclusione del personale

Le imprese armatoriali che esercitano attività di trasporto marittimo, nei termini sopra precisati, sono tenute per gli anni 1993 e 1994 al contributo speciale dell’1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Ai fini dell’individuazione del personale interessato, la circolare richiama i criteri già esposti nelle precedenti istruzioni e precisa che nel personale dipendente rientra anche:

  • il personale dirigente dell’impresa marittima o del settore incaricato della gestione delle navi adibite al trasporto marittimo;
  • il personale con stabilità di impiego, ove tale istituto sia previsto dagli ordinamenti aziendali.

Per le imprese armatoriali che svolgono promiscuamente attività di trasporto marittimo e attività marittime diverse o strumentali, il contributo è dovuto per il personale impiegato a terra, marittimo o amministrativo, salvo che l’organizzazione aziendale consenta di distinguere il personale addetto al solo settore del trasporto marittimo.

Viene inoltre confermata l’esclusione delle Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni, già precisata nella circolare n. 90 del 17 aprile 1993.

Codifica delle aziende armatoriali

Per la codifica delle aziende esercenti il trasporto marittimo, alle quali la legge di conversione estende la disciplina del D.L. n. 199/1993, si richiamano le istruzioni già fornite per le imprese di trasporto di linea e di massa, con richiamo al codice di autorizzazione "2X".

Istruzioni per il conguaglio del contributo

La circolare distingue tra posizione contributiva aziendale e posizione contributiva della nave.

Personale dipendente occupato a terra

Per il personale dipendente occupato a terra, sia marittimo sia amministrativo, il contributo speciale dell’1,30% relativo al periodo gennaio-agosto 1993 può essere versato con la denuncia del periodo contributivo in corso alla data della circolare. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo:

  • dal 21 agosto 1993, per i contributi relativi ai mesi da gennaio a luglio 1993;
  • dal 21 settembre 1993, per i contributi relativi al mese di agosto 1993.

Le aziende devono:

  • calcolare le differenze dovute per i mesi pregressi e inserirle in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura "CONTR. ART. 6,15 L. 236/93" e il codice "M164";
  • calcolare gli interessi legali e inserirli in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".

Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Le eventuali regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina generale dei ritardati versamenti.

Personale marittimo imbarcato

Per il personale marittimo, la contribuzione deve essere gestita sulla posizione contributiva della nave da trasporto, limitatamente ai periodi di imbarco prestati sulla nave stessa. La contribuzione dovuta per i mesi da gennaio a giugno 1993 può essere versata con le modalità previste per il personale a terra, calcolando gli interessi legali:

  • dal 21 agosto 1993, per i contributi relativi ai mesi da gennaio a maggio 1993;
  • dal 21 settembre 1993, per i contributi relativi al mese di giugno 1993.

Regolarizzazione delle posizioni già obbligate

La nota finale precisa che le aziende che erano già tenute al pagamento del contributo speciale in base al D.L. n. 57/1993, secondo i criteri della circolare n. 90 del 17 aprile 1993, ma non hanno adempiuto nei termini e con le modalità previste, devono utilizzare la procedura ordinaria di regolarizzazione contributiva per i mesi pregressi.

Punti principali

Ambito di applicazione della norma

La legge di conversione n. 236/1993 riferisce le disposizioni agli artt. 1 e 3 del D.L. n. 199/1993 all'intero settore del trasporto marittimo, eliminando il limite che in precedenza circoscriveva l'intervento al trasporto di linea e di massa. Restano però escluse le attività marittime in cui il trasporto è solo strumentale rispetto all'attività principale dell'impresa, come i servizi turistici di crociera e i servizi ausiliari dell'armamento o di costruzione e manutenzione portuale.

Soggetti esclusi e conseguenze previdenziali

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione, ad esempio, rimorchio, bunkeraggio, pilotaggio, dragaggio con trasporto di fanghi, nonché attività di costruzione o manutenzione di strutture portuali quali moli e scogliere. In tali casi può anche verificarsi l'esclusione dal regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984, se ricorre l'ipotesi dell'art. 6, lettera e), della stessa legge.

Contributo speciale e soggetti tenuti

Le imprese armatoriali che esercitano attività di trasporto marittimo, come sopra delimitata, devono corrispondere per gli anni 1993 e 1994 il contributo speciale dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore. Il contributo riguarda il personale dipendente, compreso il personale dirigente dell'impresa o del settore incaricato della gestione delle navi adibite al trasporto marittimo, nonché il personale con stabilità di impiego ove prevista dagli ordinamenti aziendali.

Criteri applicativi per imprese con attività promiscua

Per le imprese armatoriali che svolgono sia trasporto marittimo esclusivo sia attività marittime altrimenti finalizzate, il contributo è dovuto per il personale impiegato a terra, marittimo o amministrativo, salvo che l'organizzazione aziendale consenta di distinguere il personale addetto al solo settore del trasporto marittimo. Per le Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni viene confermata l'esclusione già indicata nella circolare n. 90 del 17.4.1993.

Codifica delle aziende armatoriali

Ai fini della codifica delle aziende esercenti il trasporto marittimo, alle quali si estendono le disposizioni del D.L. n. 199/1993, si richiamano le istruzioni già impartite per le imprese di trasporto di linea e di massa. Viene quindi richiamato il codice di autorizzazione "2X".

Conguaglio sulla posizione contributiva aziendale

Per il personale dipendente occupato a terra, marittimo o amministrativo, il contributo speciale dell'1,30% relativo al periodo gennaio-agosto 1993 può essere versato con la denuncia del periodo contributivo in corso alla data della circolare, con interessi al tasso legale del 10% annuo. Gli interessi decorrono dal 21 agosto 1993 per i contributi da gennaio a luglio 1993 e dal 21 settembre 1993 per quelli di agosto 1993.

Modalità operative DM10/2

Le aziende devono indicare le differenze dovute nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "CONTR. ART. 6,15 L. 236/93" e il codice di nuova istituzione "M164". Gli interessi legali vanno esposti nei righi in bianco dei quadri B-C con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Conguaglio sulla posizione contributiva della nave

Per il personale marittimo la contribuzione va gestita sulla posizione contributiva della nave da trasporto, con riferimento ai soli periodi di imbarco effettuati sulla nave stessa. Per i mesi da gennaio a giugno 1993 il versamento può essere eseguito con le stesse modalità previste per il personale a terra, computando gli interessi legali dal 21 agosto 1993 per i contributi da gennaio a maggio 1993 e dal 21 settembre 1993 per quelli di giugno 1993.

Regolarizzazioni pregresse

Le aziende che, in base al D.L. n. 57/1993 e ai criteri della circolare n. 90 del 17.4.1993, erano già tenute al pagamento del contributo speciale ma non vi hanno provveduto nei termini e con le modalità previste, devono utilizzare la procedura ordinaria di regolarizzazione contributiva per i mesi pregressi.

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