Cassazione Penale, Sentenza n. 19328/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, riformando la pronuncia di primo grado, ha riqualificato i fatti a concorso nei reati presupposti contestati al coimputato Daban e ha ridotto la pena per l'Esiemoghie. Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio (sostiene assenza di connessione tra la ricettazione a lui contestata e i reati presupposti di Daban); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di citazione della persona offesa e per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, dovendo essere citato il nuovo rappresentante legale della persona giuridica querelante per verificare l'eventuale remissione della querela; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 162-ter c.p. (estinzione del reato mediante risarcimento) dopo la riqualificazione operata in appello, con la censura che la Corte avrebbe dovuto consentire l'estinzione nonostante il risarcimento non sia avvenuto entro il termine previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse: la Corte d'appello, su richiesta della difesa, aveva eliminato la contestazione di ricettazione e riqualificato i fatti, rendendo irrilevante l'eccezione di incompetenza per quel delitto. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza: l'imputato non ha interesse a far valere la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa e non ha documentato la carica del nuovo rappresentante legale; inoltre la richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello per citare il querelante non è prevista dalle norme (art. 603 c.p.p.) e la Corte ha correttamente rigettato l'istanza. Sul terzo motivo ha rigettato la censura come infondata: la causa di estinzione prevista dall'art. 162-ter c.p. è ordinariamente applicabile in primo grado e, se la procedibilità a querela sopravviene per riqualificazione in appello, l'imputato deve effettuare prima della decisione il risarcimento o un'offerta reale (eventualmente chiedendo termine) per consentire al giudice di valutare la congruità; ciò non è avvenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La causa di estinzione per risarcimento è progettata per il primo grado e, se la procedibilità a querela sopravviene in appello per riqualificazione, può essere invocata solo se l'imputato ha effettuato il risarcimento o un'offerta reale prima della decisione, così da permettere al giudice di valutare congruità e serietà dell'atto riparatorio
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La nullità per omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato perché egli non ha interesse all'osservanza della disposizione; l'eccezione compete alla parte offesa o a chi ne abbia interesse
art. 603 cod. proc. pen.
I casi in cui il giudice d'appello può o deve rinnovare l'istruttoria sono tassativamente indicati; la richiesta di rinnovazione per citare in appello il querelante al fine di sondarne la disponibilità a rimettere la querela non rientra tra questi casi
art. 554-bis comma 4 cod. proc. pen.
L'obbligo per il giudice di verificare la disponibilità alla remissione della querela sussiste solo in primo grado, all'udienza preliminare e se il querelante è presente in aula; non impone obblighi analoghi in appello
art. 1208 cod. civ.
Riferimento all'obbligo di effettuare un'offerta reale di pagamento (o chiedere termine) quale condotta utile a dimostrare la serietà dell'intento risarcitorio quando la procedibilità a querela sopravviene tardivamente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita la motivazione alle censure rilevanti ai fini della cassazione; il ricorso è motivato nei limiti richiesti dalla norma
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsioni sullo svolgimento del contraddittorio scritto e sulla mancanza di richiesta di trattazione orale, utilizzate per segnare lo svolgimento del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- Se in appello la Corte riqualifica o elimina la contestazione di un reato originario, un'eccezione di incompetenza per quel reato perde interesse e diventa inammissibile.
- L'imputato non può sollevare a suo vantaggio la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa; tale vizio è rilevabile dalla persona offesa o da chi ne abbia interesse e va documentato adeguatamente se dedotto in cassazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per citare la persona offesa o il suo nuovo rappresentante non trova copertura normativa salvo i casi tassativi previsti dall'art. 603 c.p.p.; le istanze di questo tipo sono normalmente respinte.
- Quando la procedibilità a querela sopravviene solo per riqualificazione in appello, l'imputato che intenda ottenere l'estinzione ex art. 162-ter c.p. deve prima effettuare il risarcimento o un'offerta reale (eventualmente chiedendo termine) entro un tempo tale da consentire al giudice di valutare la congruità; la mancata iniziativa impedisce l'applicazione della causa estintiva.
- In cassazione il ricorrente ha l'onere di documentare e provare le affermazioni relative a vizi procedurali (es. variazione del rappresentante legale della persona offesa); mere allegazioni non documentate sono inidonee.
- Le impugnazioni basate su mere questioni teoriche o sulla asserita inesattezza formale di una pronuncia sono inammissibili se non vi è un interesse concreto e attuale della parte che impugna.
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