Sentenza n. 5264/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1) della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e la conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011; 2) della nota cat. -OMISSIS-della Questura di Caserta; 3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; 4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; 5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 6) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della-OMISSIS-; 7) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della-OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono, di cui si ignorano estremi e contenuto; 8) della Nota della DIA di Napoli recante la comunicazione dell'esistenza di 4 appalti pubblici; 9) delle risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti; 10) della nota della Prefettura di Caserta di comunicazione della Informativa Interdittiva antimafia; 11) della nota di trasmissione ANAC dell''avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva e atti conseguenti, comprese le risoluzioni contrattuali con enti pubblici e l'annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'informativa antimafia con cui la Prefettura aveva ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionarne le scelte e gli indirizzi. Il quadro indiziario riguardava principalmente l'amministratore e socio unico, rinviato a giudizio per intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e associazione mafiosa, con l'aggravante dell'agevolazione di un clan, nonché un ex dipendente ritenuto gravemente controindicato e operativo all'interno del clan. La ricorrente ha dedotto l'inattualità, insufficienza e inidoneità degli elementi raccolti, sostenendo che l'amministratore fosse solo marginalmente coinvolto e che il vero dominus fosse un altro soggetto. Ha valorizzato le ordinanze del Tribunale del Riesame di Napoli, che avevano annullato una misura cautelare personale e disposto il dissequestro delle quote e dei beni aziendali, assumendo che tali provvedimenti avessero escluso la riferibilità della società ai soggetti controindicati. Ha inoltre dedotto il carattere risalente dei fatti, la cessazione del rapporto lavorativo con l'ex dipendente controindicato e la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 per il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa. In corso di causa è stato depositato il decreto di ammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la prognosi prefettizia, fondata anzitutto sul rinvio a giudizio dell'amministratore e socio unico per reati qualificati dal Codice antimafia come reati-spia, nonché sugli elementi dai quali emergeva l'utilizzo strumentale dell'impresa da parte di più soggetti collegati a un clan e il progressivo controllo di fatto delle scelte sociali. Le ordinanze del Tribunale del Riesame non sono state considerate idonee a smentire l'interdittiva: esse rispondevano a finalità e standard propri del procedimento penale cautelare e non escludevano in modo netto né la riconducibilità della società ai soggetti controindicati né il rischio di condizionamento mafioso. Anche il dissequestro è stato ritenuto fondato su ragioni relative ai presupposti della confisca e quindi neutre rispetto alla prognosi antimafia. Il giudice ha ribadito che l'informazione antimafia non richiede una sentenza penale di condanna e può fondarsi su una valutazione induttiva e probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, anche quando gli elementi siano penalmente irrilevanti o abbiano formato oggetto di proscioglimento o assoluzione. Il decorso del tempo è stato ritenuto elemento neutro: i fatti risalenti possono fondare l'interdittiva se il quadro complessivo conserva attualità e concretezza, mentre occorrono fatti positivi e consolidati per dimostrare il superamento del rischio. La cessazione del rapporto lavorativo con il soggetto controindicato non è stata considerata di per sé un fatto nuovo liberatorio e potrebbe anche costituire una manovra elusiva. È stata ritenuta legittima anche la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, in ragione del carattere non episodico dell'esposizione al rischio e della posizione apicale dell'amministratore. Le spese sono state compensate per la delicatezza della materia.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell'informazione antimafia e consentono di valutare il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
Ricondurre determinati reati, tra cui quelli contestati all'amministratore, alle fattispecie sintomatiche o reati-spia idonei a fondare la prognosi di contaminazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa; la loro mancata applicazione è stata ritenuta legittima in presenza di un'esposizione non episodica e stabile al rischio di condizionamento mafioso.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Riguarda il controllo giudiziario, al quale la società è stata ammessa in corso di causa; tale circostanza non ha determinato, nel giudizio, il venir meno della legittimità dell'interdittiva impugnata.
Massime di principio
- L'informativa antimafia interdittiva può essere adottata sulla base di una prognosi induttiva e probabilistica del rischio di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una sentenza penale di condanna o di un accertamento penale definitivo.
- La valutazione prefettizia antimafia può fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti o già esaminati in un procedimento penale conclusosi con proscioglimento o assoluzione, poiché il procedimento antimafia persegue finalità preventive diverse da quelle del processo penale.
- Le ordinanze penali cautelari che annullano una misura personale o dispongono il dissequestro dei beni non smentiscono automaticamente l'informativa antimafia: occorre verificare se contengano una netta esclusione degli elementi di permeabilità e di condizionamento valorizzati dalla Prefettura; valutazioni penali fondate su presupposti diversi possono risultare neutrali rispetto alla prognosi antimafia.
- Il mero decorso del tempo non elimina il rischio di infiltrazione mafiosa. Per superare una precedente situazione di controindicazione occorrono fatti positivi, nuovi e consolidati, idonei a dimostrare l'effettiva interruzione dei legami e dei condizionamenti; anche la cessazione di un rapporto lavorativo con un soggetto controindicato non è, di per sé, decisiva e può essere valutata come possibile condotta elusiva.
- Le misure di prevenzione collaborativa possono essere omesse quando il quadro indiziario evidenzi un'esposizione non episodica e stabile dell'impresa al rischio di condizionamento mafioso, soprattutto in presenza di elementi riferibili alla posizione apicale dell'amministratore.
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