Sentenza del 26/05/2015 n. 4820 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Provvedimento di rigetto del provvedimento di autotutela parziale - Impugnabilità - Inammissibilità nel caso di atto impositivo divenuto definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il provvedimento, espresso o tacito, con cui l'Amministrazione aveva respinto l'istanza di autotutela diretta all'annullamento, anche parziale, di un atto impositivo. La questione riguardava in particolare l'impugnabilità del diniego e la competenza del giudice tributario, quando l'atto impositivo non fosse ancora divenuto definitivo.
La decisione
La controversia è ritenuta ammissibile e devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, perché il diniego di autotutela implica la contestazione di un rapporto giuridico d'imposta. Tuttavia, tale possibilità sussiste soltanto se l'atto impositivo oggetto dell'autotutela non è divenuto definitivo. Se l'atto è ormai definitivo, l'impugnazione del rigetto dell'autotutela è inammissibile e non consente di riaprire i termini per contestare l'atto originario.
Massime di principio
- Il rigetto espresso o tacito di un'istanza di autotutela può essere impugnato davanti al giudice tributario quando la contestazione riguarda direttamente un rapporto d'imposta e l'atto impositivo non è ancora definitivo.
- L'autotutela non può essere utilizzata per eludere la definitività di un atto impositivo: una volta scaduti i termini di impugnazione senza ricorso, il contribuente non può normalmente riaprire la controversia impugnando il successivo diniego di autotutela.
- La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende né riapre i termini ordinari per impugnare l'atto impositivo.
- Prima di contestare il diniego di autotutela occorre verificare se l'atto originario sia ancora impugnabile e se la controversia riguardi effettivamente la debenza del tributo, anziché una mera richiesta amministrativa di riesame.
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