Ordinanza n. 198/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione del procedimento per il conseguimento di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’archiviazione del procedimento avviato a seguito della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato. Con il primo motivo, ritenuto assistito da sufficienti profili di fondatezza in sede cautelare, hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lamentando che la Prefettura, dopo la scadenza del termine allora vigente di otto giorni per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, non avesse comunicato il preavviso di archiviazione, impedendo ai ricorrenti di fornire giustificazioni sul ritardo. Il Collegio ha ritenuto rilevante anche l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, che consente di giustificare il ritardo quando dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto, allo stato degli atti, che la Prefettura, una volta scaduto il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato, fosse tenuta a comunicare al datore di lavoro e al lavoratore il preavviso di archiviazione, qualificato anche come avvio del procedimento di revoca del nulla osta già emesso, consentendo loro di presentare osservazioni entro il termine previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 e di dimostrare l’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore. L’Amministrazione è stata ordinata di riaprire il procedimento, inviare il preavviso entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, valutare le eventuali giustificazioni e concludere il riesame entro il 31 luglio 2026, depositando una relazione conclusiva. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 7 ottobre 2026 per verificare l’esito del riesame e proseguire il giudizio cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata in via incidentale.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
termine che, nella disciplina allora vigente, era di otto giorni
Prevede il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato; la scadenza del termine non esonera l’amministrazione dall’attivazione del contraddittorio procedimentale secondo quanto ritenuto dal Collegio.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
Consente di valutare le giustificazioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno quando il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione del preavviso di rigetto, applicata in sede cautelare al preavviso di archiviazione o, più propriamente, all’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, per consentire agli interessati di presentare osservazioni e giustificazioni.
Massime di principio
- Quando la mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno può condurre all’archiviazione del procedimento o alla revoca del nulla osta al lavoro, l’amministrazione deve consentire al datore di lavoro e al lavoratore di partecipare al procedimento mediante il preavviso previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- Il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno non impedisce la valutazione delle giustificazioni del ritardo: l’amministrazione deve verificare se esso dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.
- L’omessa comunicazione del preavviso di archiviazione, o dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta già emesso, può giustificare in sede cautelare l’ordine di riapertura del procedimento e di riedizione del potere, con assegnazione agli interessati del termine per presentare osservazioni.
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