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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10040/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la detrazione dalla pena di 20 anni (da eseguire in esecuzione della sentenza della Corte d'appello del 3/7/2019) della detenzione già scontata dal 7/11/2003 al 6/9/2009, inerente a reati già giudicati con sentenza irrevocabile del 27/5/2005. Ha dedotto la fungibilità della detenzione sine titulo rispetto alla pena da eseguire, contestando l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., e lamentando che la Corte di appello, nell'applicare il cumulo giuridico per le violazioni riconosciute con la sentenza del 3/7/2019, abbia considerato come pena da eseguire solo quella relativa ai reati della sentenza più recente, senza indicare la porzione di pena corrispondente all'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. per la continuazione esterna e senza detrarre integralmente la detenzione già sofferta. Ha inoltre censurato la mancata indicazione del dies a quo delle condotte associative come presupposto per la fungibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 657, comma 4, c.p.p. richiede che la custodia cautelare o la pena espiata senza titolo siano successive alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena, e ha richiamato la motivazione della Corte costituzionale (sent. n. 198/2014) che giustifica tale limite per evitare una "riserva di impunità" e perché la pena deve seguire il fatto criminoso. È stato inoltre ribadito che, per reati permanenti/associativi, data la loro struttura unitaria, non è possibile scomporli in porzioni anteriori e posteriori alla detenzione e pertanto escludere la fungibilità quando la detenzione è antecedente alle condotte per le quali si infligge la più recente pena. Quanto alla mancata indicazione della riduzione relativa all'aumento per continuazione esterna (art. 81, comma 2 c.p.), la Corte ha ritenuto che la questione non fosse devoluta al giudice dell'esecuzione perché attiene a determinazioni proprie del giudice della cognizione: la sentenza del 3/7/2019 aveva riconosciuto il vincolo ex art. 81, comma 2, ma in concreto non aveva operato aumenti per i reati già giudicati, applicando il criterio moderatore ex art. 78 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    Stabilisce il limite temporale per la "fungibilità" della detenzione sine titulo: la custodia o pena espiata deve essere successiva alla commissione del reato per il quale si esegue la pena; in mancanza, la detrazione non è ammessa.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme e vizio di motivazione).

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Riguarda l'aumento di pena per continuazione esterna; la valutazione concreta dell'applicazione dell'aumento e del relativo impatto sulla pena complessiva è prerogativa del giudice della cognizione e non del giudice dell'esecuzione, salvo che ciò sia stato devoluto.

  • art. 78 c.p.

    Criterio moderatore applicato dal giudice della cognizione per contenere gli aumenti derivanti dalla continuazione; può portare a non incrementare la pena per fatti già giudicati.

  • artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rilevano come reati permanenti/associativi: la loro struttura unitaria impedisce di scomporre la consumazione in frazioni anteriori e posteriori alla detenzione, escludendo la possibilità di fungibilità quando la detenzione è anteriore alla condotta continuata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 198 del 2014

    «tale sbarramento temporale si giustifica alla luce di due ordini di considerazioni, tra loro strettamente correlati. In primo luogo - ed è questa la spiegazione tradizionale del divieto – esso è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità" utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali, e che concreterebbe addirittura una sorta di "licenza di delinquere" quanto ai reati punibili in misura uguale o inferiore alla carcerazione sofferta. [...] In secondo luogo, poi - ma, in realtà, prima ancora - risponde ad una fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena, ancorché scontata nella forma anomala dell-"imputazione" ad essa del periodo di ingiusta detenzione sofferta per altro reato, debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare."

    La Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittimo il requisito temporale imposto dall'art. 657 c.p.p., giustificandolo sia per la prevenzione di una "riserva di impunità" sia per ragioni logico-giuridiche legate alla funzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ne ha disposto l'applicazione al ricorrente.

Massime di principio

  • La "fungibilità" della detenzione sine titulo (art. 657 c.p.p.) è ammessa solo se la detenzione o la pena espiata sono successive alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena; se la detenzione è anteriore, la detrazione non è ammessa.
  • Per reati permanenti o associativi (es. artt. 416-bis c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990) non è possibile scomporre la consumazione in porzioni anteriori e posteriori alla detenzione, quindi la detenzione antecedente non è detraibile per fungibilità.
  • Se si contesta l'applicazione degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p., occorre valutare se la questione sia devoluta al giudice dell'esecuzione o sia prerogativa del giudice della cognizione: molte determinazioni sul quantum e sull'applicazione del criterio moderatore restano di competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza definitiva.
  • In sede esecutiva, per ottenere la detrazione è utile che la difesa evidenzi chiaramente il dies a quo delle condotte e, se possibile, richieda al giudice della cognizione chiarimenti o specifiche indicazioni sulla parte di pena corrispondente alle singole fattispecie (soprattutto quando è invocata la continuazione), poiché l'omessa indicazione può ostacolare la devoluzione della questione al giudice dell'esecuzione.
  • Nelle strategie difensive, se la detenzione è anteriore rispetto a fatti successivi, concentrare le doglianze sulla possibilità di scissione del reato solo quando la fattispecie lo consente; in caso di reati permanenti/associativi, prospettare alternative procedurali (es. istanze al giudice della cognizione) piuttosto che confidare nella fungibilità in sede esecutiva.

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