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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia prot. Cat. A.12./2025/Imm. Sez.II n. 45 del 29.09.2025, di rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile di rifiuto della conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, con particolare riferimento al limite temporale per la convertibilità del titolo. L'istanza di protezione internazionale era stata presentata il 30 settembre 2016, quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale anteriorità consentisse l'applicazione della disciplina previgente e la conversione del permesso, senza che potesse essere opposto come ulteriore ostacolo il momento del rilascio del permesso per protezione speciale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 individua quale unico sbarramento temporale la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale o, secondo la ricostruzione richiamata, dell'istanza di protezione internazionale, senza consentire l'introduzione di ulteriori condizioni ostative fondate sulla data di rilascio del permesso. Poiché l'istanza era stata presentata nel 2016, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, la censura è stata ritenuta assistita da adeguata plausibilità. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe potuto privare il ricorrente, alla prossima scadenza del permesso, di un titolo idoneo a legittimare la sua permanenza in Italia. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso interinalmente ed è stato imposto all'Amministrazione un motivato riesame dell'istanza alla luce dei rilievi esposti. La trattazione di merito è stata fissata al 13 maggio 2026. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023

    La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri.

    La disposizione transitoria consente l'applicazione della disciplina previgente quando l'istanza di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge; non è consentito aggiungere un'ulteriore condizione ostativa relativa alla data di rilascio del permesso.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; ricorrendone i presupposti, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e disposto il riesame amministrativo.

Massime di principio

  • Ai fini della convertibilità del titolo di soggiorno secondo la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, rileva la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge; non può essere introdotta un'ulteriore condizione ostativa basata sulla data di rilascio del permesso.
  • Quando il diniego di conversione del permesso di soggiorno rischia di lasciare lo straniero, alla scadenza del titolo posseduto, privo di un titolo idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale, sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • La sospensione cautelare del diniego amministrativo può essere accompagnata dall'obbligo dell'Amministrazione di procedere a un motivato riesame dell'istanza secondo i criteri interpretativi indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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