Sentenza n. 1973/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) del provvedimento emesso in data 20.2.2024 e depositato in data 29.4.2024, con cui il Comitato di II Istanza per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici istituito presso la Presidenza della Corte d'Appello di -OMISSIS- respingeva il reclamo proposto dal ricorrente in data 16.6.2023 avverso il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di -OMISSIS-, emesso nella seduta del 31.5.2023 dal Comitato per la tenuta dell’albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il predetto Tribunale ordinario; 2) del provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di -OMISSIS-, emesso nella seduta del 31.5.2023 dal Comitato per la tenuta dell’albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il predetto Tribunale ordinario, comunicato in data 5.6.2023; 3) per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ove lesivi per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e provvedimento di rigetto del reclamo avverso tale diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, iscritto dal 2015 al ruolo dei periti assicurativi, aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio, categoria periti assicurativi, presso un Tribunale ordinario. L'iscrizione era stata negata per carenza del requisito della condotta morale e politica specchiata, in ragione di un procedimento penale per lesioni personali, definito con sentenza di non doversi procedere, e di un decreto penale di condanna per frode nell'esercizio del commercio, relativo a un fatto commesso nel 2003 e successivamente dichiarato estinto. Il reclamo proposto al Comitato di seconda istanza era stato respinto ritenendo che le vicende penali non fossero ininfluenti rispetto all'attività di consulente dell'autorità giudiziaria nel settore dell'infortunistica stradale. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l'amministrazione non avesse considerato la sua condotta complessiva, avesse valorizzato soltanto due episodi risalenti e non concretamente rilevanti e avesse attribuito rilievo a vicende penali non sfociate in condanna o comunque estinte. Ha inoltre contestato che la mera presentazione di una querela potesse dimostrare l'aggressione del fratello.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la valutazione della condotta morale specchiata richiesta per l'iscrizione all'Albo dei CTU è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma deve essere sostenuta da una motivazione idonea, anche per relationem, che consenta di verificarne logicità e ragionevolezza. L'organo competente deve esaminare la condotta morale complessiva dell'aspirante; i precedenti o procedimenti penali non sono automaticamente ostativi, ma possono assumere rilievo quando, per la natura dei fatti o per altri elementi, denotino scarso senso morale o sprezzo della legalità. Le condotte devono inoltre essere idonee, per natura, eventuale non occasionalità e prossimità temporale, a incidere sull'affidabilità del professionista. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione avesse valorizzato circostanze oggettivamente accertate e fattualmente consistenti, la cui rilevanza non era esclusa dall'esito dei procedimenti penali, e che tali circostanze non fossero eccessivamente risalenti. La discrezionalità era stata quindi esercitata correttamente, anche in considerazione della delicatezza del ruolo del CTU, per il quale è richiesto, oltre alla competenza professionale, un comportamento ineccepibile. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 13 disp. att. c.p.c.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici e con decreto del Ministro della giustizia sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo.
La disposizione costituisce la base normativa per l'istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici e per la determinazione dei relativi requisiti.
art. 15 disp. att. c.p.c.
possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali
Il requisito della condotta morale e politica specchiata è una condizione per l'iscrizione all'Albo dei CTU; la sua valutazione implica un apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.
art. 460, comma 5, c.p.p.
È richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione degli effetti del decreto penale di condanna, ma il TAR ritiene comunque rilevanti le circostanze oggettivamente accertate ai fini della valutazione della condotta morale.
Massime di principio
- La valutazione del requisito della condotta morale e politica specchiata per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile quanto alla logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione.
- I precedenti penali e i procedimenti penali definiti in modo diverso dalla condanna non sono automaticamente ostativi all'iscrizione all'Albo dei CTU; possono tuttavia essere valorizzati quando la natura dei fatti o altri elementi consentano di desumere uno scarso senso morale o uno sprezzo della legalità.
- La verifica della condotta morale specchiata deve riguardare il complesso della condotta dell'aspirante, anche con riguardo a fatti diversi da quelli penalmente rilevanti, e deve considerare la natura delle condotte, la loro eventuale non occasionalità e la prossimità temporale rispetto al momento in cui il requisito deve essere valutato.
- La motivazione del diniego di iscrizione all'Albo dei CTU deve consentire al destinatario e al giudice di controllare la logicità e la ragionevolezza della valutazione discrezionale, anche mediante motivazione per relationem agli atti istruttori.
- La particolare delicatezza della funzione del consulente tecnico d'ufficio può giustificare la richiesta di un quid pluris rispetto alla sola competenza professionale, consistente in una condotta ineccepibile e in un'affidabilità conforme al ruolo da svolgere.
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