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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Irpef - incentivo esodo - trattenute - termine presentazione istanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso delle imposte sui redditi trattenute sull'incentivo all'esodo sulla base dell'effetto retroattivo di una sentenza della Corte di Giustizia che avrebbe inciso sul trattamento fiscale di tale indennità. La questione centrale era se il termine di decadenza previsto dall'art. 38 D.P.R. n.602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso possa essere fatto valere anche quando la pretesa di rimborso trae fondamento da una pronuncia comunitaria intervenuta successivamente

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 38 D.P.R. n.602/1973 anche nel caso di pronunce della Corte di Giustizia: l'efficacia retroattiva della sentenza comunitaria incontra il limite delle situazioni giuridiche già esaurite, in particolare quando al momento dell'intervento della sentenza sia già maturata una causa di prescrizione o decadenza. Tale interpretazione è motivata dalla tutela della certezza del diritto e dalla necessità di stabilità nelle entrate tributarie. Ne consegue che la domanda di rimborso proposta fuori dal termine di decadenza è stata dichiarata inammissibile/respinta

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 38 D.P.R. n.602/1973

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 opera anche rispetto a pretese fondate su successiva pronuncia comunitaria; impedisce il rimedio oltre il termine per garantire certezza del diritto e stabilità dei rapporti tributari

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cassazione SSUU 13676/2014; Cassazione 19606/2018

    Le pronunce citate confermano il principio secondo cui l'efficacia retroattiva delle sentenze comunitarie è limitata nei confronti di rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza, specialmente in materia tributaria

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per il rimborso tributario deve essere osservato anche se la pretesa è fondata su una successiva pronuncia della Corte di Giustizia: la retroattività non supera la decadenza o prescrizione già maturata
  • La sentenza comunitaria ha efficacia retroattiva, ma questa efficacia è limitata quando i diritti sono già divenuti indisponibili per effetto di istituti di certezza del diritto (decadenza/prescrizione)
  • Il contribuente deve monitorare tempestivamente le pronunce comunitarie rilevanti e presentare istanza di rimborso entro i termini previsti dall'ordinamento nazionale per evitare l'improcedibilità
  • In presenza di comportamenti dell'amministrazione che abbiano impedito l'esercizio tempestivo del diritto, il contribuente può valutare eventuali rimedi processuali, ma la prova della interruzione/lesione del termine di decadenza è gravosa
  • Le amministrazioni fiscali possono opporre la decadenza a difesa della certezza delle entrate: in controversie simili la valutazione concreta dei termini maturati è determinante per l'esito

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