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Sentenza

Sentenza n. 4593/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto n. 49/2025 del 21/03/2025 del Questore di Napoli, recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202603987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una condanna penale per violenza sessuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per l'omessa effettiva valutazione delle memorie e della documentazione depositate in risposta al preavviso di rigetto. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere per automatismo valutativo, sostenendo che la Questura si fosse limitata a valorizzare la condanna per il reato di cui all'art. 609-bis c.p. senza svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale. Sono stati dedotti, quali elementi non considerati, la durata del soggiorno in Italia dal 2016, la stabile residenza, la continuità lavorativa e reddituale, l'assenza di ulteriori episodi negativi e il percorso svolto ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p., conclusosi con la conferma definitiva della sospensione condizionale della pena. È stata infine contestata la falsa applicazione dell'art. 18-bis del d.lgs. n. 286/1998, richiamato nel diniego senza esplicitare i presupposti concreti della sua applicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. In primo luogo, ha ritenuto violato l'art. 10-bis della l. n. 241/1990: la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni rilievo, ma deve rendere percepibile l'effettivo esame complessivo delle osservazioni. Nel caso concreto, il provvedimento si era limitato a qualificare apoditticamente come inidonee le memorie, senza confrontarsi con gli elementi relativi al radicamento, al lavoro e alla situazione personale del richiedente. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, poiché tale disposizione esclude la non annullabilità per violazione dell'art. 10-bis. Il giudice ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria e motivazione sul giudizio di pericolosità sociale: la condanna penale non poteva essere elevata, in via pressoché automatica, a ragione esclusiva del diniego, senza considerare la condotta successiva, il radicamento sociale e lavorativo e l'attualità della minaccia per l'ordine pubblico. È stata ritenuta omessa anche la valutazione del completamento del percorso ex art. 165, comma 5, c.p. e della conferma definitiva della sospensione condizionale, elementi sopravvenuti potenzialmente rilevanti per la prognosi sulla condotta futura. Infine, il richiamo all'art. 18-bis del d.lgs. n. 286/1998 è stato giudicato insufficiente, poiché l'Amministrazione non aveva spiegato la riconducibilità concreta del fatto ai presupposti della disposizione. L'annullamento comporta il riesercizio del potere mediante rinnovata istruttoria e adeguata motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Qualora l'istante abbia presentato osservazioni, l'Amministrazione è tenuta a dare ragione del loro mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale.

    La motivazione deve rendere percepibile che le osservazioni siano state effettivamente esaminate e valutate nel loro complesso; non è sufficiente una formula apodittica di inidoneità.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La regola della non annullabilità dei vizi formali non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis.

  • artt. 5 e 9 d.lgs. 286/1998

    Il diniego o il mancato rinnovo del titolo di soggiorno fondato su precedenti penali richiede una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e della situazione personale dello straniero.

  • art. 18-bis d.lgs. 286/1998

    Il richiamo alla disposizione deve essere accompagnato dall'individuazione e dalla motivazione dei presupposti concreti che ne giustificano l'applicazione.

  • art. 165, comma 5, c.p.

    Il positivo completamento del percorso prescritto e la conferma definitiva della sospensione condizionale costituiscono elementi sopravvenuti che l'Amministrazione deve valutare nella prognosi sulla condotta futura e sulla pericolosità sociale.

  • art. 609-bis c.p.

    La condanna per violenza sessuale è un elemento rilevante, ma non determina automaticamente il diniego senza una valutazione individualizzata dell'attualità della pericolosità.

Massime di principio

  • Quando il destinatario del preavviso di rigetto presenta osservazioni e documenti, il provvedimento finale deve dare conto del loro esame effettivo e spiegare, almeno complessivamente, le ragioni del mancato accoglimento; una formula meramente apodittica non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la presenza di una condanna penale non consente un automatismo ostativo: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione individualizzata, concreta e attuale della pericolosità sociale, considerando anche la condotta successiva, il radicamento sociale e lavorativo e gli altri elementi favorevoli documentati.
  • Gli elementi sopravvenuti intervenuti dopo la condanna, inclusi il positivo completamento di un percorso prescritto in sede penale e la conferma definitiva della sospensione condizionale della pena, devono essere espressamente valutati perché possono incidere sulla prognosi di pericolosità e sulla condotta futura dello straniero.
  • Il richiamo a una disposizione che consente il diniego o la revoca del titolo di soggiorno è insufficiente se l'Amministrazione non esplicita la riconducibilità della fattispecie concreta ai presupposti applicativi della norma.
  • In caso di annullamento del diniego per carenze istruttorie e motivazionali, l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione, ma deve rinnovare l'istruttoria e adottare una nuova decisione sulla base di una valutazione complessiva e aggiornata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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