Sentenza del 22/03/2022 n. 9190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento ICI per gli anni 2012-2015 lamentando che il Comune aveva determinato la base imponibile sulla rendita catastale pari a Euro 130.018,00, risultante da una variazione catastale operata applicando un coefficiente K. Essi sostenevano che la rendita effettiva era Euro 136,86 (già riconosciuta con sentenze passate in giudicato per anni precedenti) e che la variazione non era stata loro notificata, nonché che l'applicazione del coefficiente K fosse indebita trattandosi di immobile già accatastato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la rendita catastale aggiornata (provvedimento datato 1/12/2008 e 'messa in atti' il 12/12/2008), non essendo stata tempestivamente impugnata nella sede autonoma, sia divenuta definitiva e che l'amministrazione comunale potesse validamente utilizzarla per determinare la base imponibile ICI per gli anni 2012-2015. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce l'efficacia impositiva della rendita notificata anche per annualità pregresse e ha precisato che la notifica dell'avviso di accertamento comporta l'obbligo (per il contribuente) di impugnare autonomamente l'atto di variazione della rendita entro 60 giorni; in mancanza la rendita si consolida. Condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, u.c., primo periodo
Regola la determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto; la Corte afferma che, se la rendita catastale aggiornata è divenuta definitiva per mancata impugnazione, va utilizzata per calcolare la base imponibile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Riferito agli immobili non iscritti in catasto (testo richiamato in contrasto dai ricorrenti)
Comma relativo agli immobili non iscritti in catasto (valore contabile per imprese); la Corte ricorda che non è applicabile al caso di immobili già accatastati e la censura dei ricorrenti, che invocava questo comma, è infondata.
L. n. 342 del 2000, art. 74 (commi richiamati)
Disposizioni circa l'efficacia e la notificazione degli atti attributivi o modificativi della rendita
La Corte interpreta l'art. 74 nel senso che la notificazione segna il termine per l'impugnazione e costituisce presupposto per l'utilizzo della rendita da parte dell'amministrazione; la notifica dell'atto impositivo vale anche come notifica della rendita (comma 3) e impone l'impugnazione autonoma entro 60 giorni, pena la definitività della rendita.
D.P.R. n. 604 del 1973
Norme sulla revisione generale degli estimi e sui coefficienti (K) per aggiornamento delle rendite
Fornisce la base normativa per l'applicazione del coefficiente K nelle revisioni catastali; la Corte prende atto che, in occasione dell'aggiornamento, l'Agenzia ha applicato il coefficiente K determinando la nuova rendita.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Criteri e modalità per determinare i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali
Richiamato come riferimento per la determinazione dei moltiplicatori usati nel calcolo della base imponibile (richiamato dal citato art. 5 D.Lgs. 504/1992).
Massime di principio
- La variazione della rendita catastale attribuita dall'Agenzia diventa efficace e utilizzabile dall'amministrazione se non impugnata tempestivamente: ricevuto l'avviso di accertamento il contribuente deve impugnare autonomamente l'atto di variazione della rendita entro 60 giorni; in mancanza la rendita si consolida.
- Una rendita notificata e 'messa in atti' è utilizzabile per determinare la base imponibile ICI anche per annualità successive e, in molti casi, per annualità pregresse suscettibili di accertamento, in quanto gli atti catastali sono di natura accertativa non costitutiva.
- Se l'immobile è già iscritto in catasto la base imponibile si determina secondo l'art. 5, comma 2 (applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali); l'applicazione di regole previste per immobili non iscritti (es. valore contabile/coefficiente diverso) non è corretta.
- La procedura di aggiornamento catastale che utilizza coefficienti (es. coefficiente K) è legittima se adottata in conformità alle norme sulla revisione degli estimi e, se non impugnata, produce effetti definitivi.
- La notifica delle variazioni catastali agli intestatari catastali è requisito importante; l'onere di regolarizzare eventuali errori negli intestatari (volture) grava sul contribuente, il quale deve vigilare sulle annotazioni catastali e impugnare le variazioni se ritiene che siano inesatte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 418 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 22 mar 2022Sentenza del 22/03/2022 n. 1341 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →