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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32878/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso contro il decreto di inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato. La questione centrale era la decorrenza del termine di 20 giorni previsto per proporre ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002: se tale termine debba decorrere dalla data di deposito del decreto o dalla notizia dell'avvenuto deposito comunicata all'interessato. Fatti rilevanti: decreto depositato il 4/01/2021, avviso comunicato all'interessato il 12/01/2021, deposito del ricorso il 1/02/2021; il Tribunale aveva però calcolato il termine a partire dal deposito del decreto e aveva preso come termine finale la data di registrazione del ricorso nel registro generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha chiarito che il dies a quo del termine di 20 giorni previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 coincide con la notizia dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 97 (ossia la comunicazione all'interessato o la lettura in udienza se presente), non con la mera data di deposito del provvedimento. Inoltre la tempestività del ricorso deve essere valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso stesso e non a quella di registrazione nel registro generale, quando queste non coincidono. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 97 d.P.R. n. 115 del 2002

    Il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato viene depositato e di tale deposito viene data notizia all'interessato; la lettura in udienza sostituisce l'avviso se l'interessato è presente.

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    Contro il provvedimento è proponibile ricorso entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97; pertanto il termine decorre dalla conoscenza (notizia) e la tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso, non alla sua successiva registrazione.

Massime di principio

  • Per il termine di impugnazione stabilito dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 il dies a quo è la notizia dell'avvenuto deposito ex art. 97 e non la mera data di deposito del provvedimento.
  • La tempestività del ricorso va valutata con riferimento alla data di deposito/avvenuto deposito dell'atto di impugnazione e non alla data in cui l'atto viene registrato nel registro generale, se diversa.
  • Se l'interessato è presente all'udienza, la lettura del provvedimento vale come notizia e fa decorrere il termine di impugnazione; in assenza di presenza, rileva la comunicazione dell'avviso.
  • In caso di contestazione sui termini, l'onere di provare la corretta e tempestiva comunicazione dell'avviso ricade sull'ufficio che ha effettuato la comunicazione; eventuali ritardi di registrazione non possono essere addebitati al ricorrente.
  • La stessa interpretazione può applicarsi, per analogia, alle altre disposizioni procedurali che pongono termini a decorrere dalla "notizia" di un provvedimento: conta la conoscenza effettiva/legale e la data di deposito dell'atto di impugnazione.

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