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Sentenza

Sentenza n. 415/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.09.20 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.21 (n.15); della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.20, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con Nota del 16.9.20; dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.18 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.19 al 6.6.19; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.17 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.14; dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.09 e del 16.4.12, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione definitiva del nuovo PUG del Comune di Arnesano e gli atti regionali e collegiali presupposti, con riclassificazione dei terreni da area agricola edificabile a contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico privo di capacità edificatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di terreni già classificati dal precedente strumento urbanistico come area agricola dotata di capacità edificatoria, ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta che ha approvato definitivamente il nuovo PUG, la deliberazione regionale di attestazione della compatibilità, gli atti della conferenza di servizi e di copianificazione, la precedente deliberazione regionale di non compatibilità e la nomina del Commissario ad acta. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, terzietà e compatibilità, sostenendo che il funzionario regionale nominato Commissario ad acta avrebbe partecipato alla formazione del piano e poi dovuto adeguarlo alle posizioni assunte dalla Regione, suo datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 l.r. n. 20/2001 e l'eccesso di potere per travisamento, sviamento e illogicità manifesta, sostenendo che la Regione si sarebbe limitata a rilevare la rilevanza paesaggistica e la necessità di tutela del territorio agrario, senza imporre l'eliminazione integrale della capacità edificatoria; la conferenza di servizi avrebbe quindi ecceduto il compito di adeguare il piano alle osservazioni regionali. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 11 l.r. n. 20/2001 e i medesimi vizi di eccesso di potere, lamentando che i verbali della conferenza non indicassero in modo specifico la necessità di azzerare la capacità edificatoria delle aree interessate. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità o infondatezza delle censure, richiamando l'ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche e l'assenza di un affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo l'eccezione di genericità alla luce della complessiva infondatezza delle censure. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Commissario ad acta era stato nominato nel 2014, a seguito delle incompatibilità del Sindaco e della maggioranza dei consiglieri, mentre i rilievi regionali sul PUG erano successivi, essendo stati adottati nel 2017. Il piano sottoposto al controllo regionale era dunque già stato formato con il coinvolgimento del Commissario, sicché non risultava plausibile che la sua nomina fosse finalizzata a ottenere l'adeguamento alle successive prescrizioni regionali. Inoltre, l'art. 11, comma 9, l.r. n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, secondo il principio di copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie al superamento delle criticità regionali; non si tratta quindi di una decisione autonoma del Commissario o del Sindaco. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il giudice ha ribadito che le scelte pianificatorie non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita alla singola proprietà né una comparazione analitica con gli interessi privati, salvo la presenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali. La precedente classificazione edificatoria non determina un'aspettativa tutelabile alla conservazione della destinazione urbanistica. L'eliminazione della capacità edificatoria non è stata ritenuta macroscopicamente illogica o irragionevole, poiché costituiva una modalità non irrazionale, individuata nell'ambito della copianificazione, per conseguire gli obiettivi di tutela indicati dalla Regione e ottenere il controllo positivo di compatibilità. Il sindacato giudiziale non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali o tecniche dell'amministrazione in assenza di errori di fatto, abnormità, irrazionalità manifesta o travisamento. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 11 l.r. n. 20/2001

    Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di co-pianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

    La norma attribuisce alla conferenza di servizi, nel rispetto della copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie a superare le criticità rilevate dalla Regione e ottenere il controllo positivo di compatibilità. Il Sindaco o il Commissario ad acta non dispongono di un potere decisionale esclusivo e l'adeguamento costituisce la modalità necessaria per superare il rilievo regionale.

Massime di principio

  • La nomina di un funzionario regionale quale Commissario ad acta prima dell'espressione dei rilievi regionali sullo strumento urbanistico non determina, di per sé, una violazione dei principi di imparzialità e terzietà, se il piano sottoposto al controllo regionale era già stato formato con il suo coinvolgimento e non emerge una nomina finalizzata a recepire preventivamente le successive prescrizioni regionali.
  • Ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 20/2001, quando l'autorità regionale rileva criticità ai fini della compatibilità del piano urbanistico, le modifiche necessarie devono essere definite dalla conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione; esse non costituiscono il risultato di una decisione autonoma del Sindaco, del Commissario ad acta o di una sola amministrazione partecipante.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento dei presupposti, abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La precedente attribuzione a un'area di una destinazione edificatoria non genera, di per sé, un affidamento qualificato alla sua conservazione né impone una motivazione puntuale o rinforzata per la successiva riclassificazione, salvo situazioni eccezionali quali convenzioni urbanistiche, accordi con l'amministrazione, giudicati favorevoli, specifiche situazioni di edificazione interclusa o sovradimensionamento degli standard urbanistici.
  • La destinazione delle singole aree non richiede una motivazione analitica comparativa con gli interessi dei proprietari quando sia desumibile dai criteri generali e tecnico-discrezionali del piano e non ricorrano posizioni qualificate meritevoli di specifica considerazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeConferenza di servizi
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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