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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39144/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari (11/09/2023) che aveva annullato solo il capo 22) relativo alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e aveva confermato gli altri capi di imputazione (tra cui art. 74 e plurime violazioni dell'art. 73). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione circa la contestazione del reato associativo e dei reati- fine, sostenendo che la sua responsabilità non fosse provata se non per il capo 26) e che il servizio di osservazione, controllo e pedinamento (o.c.p.) avesse al più rilevato un soggetto maschile alla guida della Mercedes Classe B nera, non la cessione di stupefacente; inoltre eccepiva che i presunti riscontri non erano verbalizzati negli atti a disposizione della difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto con l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria fosse adeguatamente motivato sulla base della corrispondenza tra i movimenti monitorati (anche tramite GPS) e le conversazioni intercettate fra i sodali, nonché della ricostruzione dettagliata svolta dai giudici del riesame. È stato disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e sia condannato, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    Le contestazioni relative al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio (art. 73) e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) sono state ritenute fondate con riferimento al quadro indiziario complessivo, che combina intercettazioni e elementi di attività di polizia (movimenti e pedinamenti).

  • Codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è stato richiamato per disporre che il ricorrente sostenga le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    La Corte è richiamata per considerare i limiti nell'imposizione di sanzioni pecuniarie: pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa, è stata comunque disposta una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso generico che non confronti punto per punto la motivazione dell'ordinanza impugnata è destinato all'inammissibilità.
  • La combinazione di elementi tecnico-investigativi (es. pedinamenti, gps) con intercettazioni che riferiscono o commentano i comportamenti dell'indagato può costituire base sufficiente per il quadro di gravità indiziaria richiesto per misure cautelari o per conferma di imputazioni per reati connessi al traffico di stupefacenti.
  • Conversazioni intercettate tra membri di uno stesso sodalizio che discutono dei comportamenti di un terzo possono essere legittimamente valutate come riscontro indiziario della partecipazione di quest'ultimo all'attività illecita, anche se le conversazioni non descrivono direttamente l'azione del singolo in termini tecnici (es. cessione materiale).
  • L'assenza di verbalizzazioni dettagliate di ciascuna attività investigativa negli atti a disposizione della difesa non impedisce che tali elementi siano considerati dal giudice se risultano ricostruiti nell'atto motivato (es. comunicazione di notizia di reato o ordinanza di custodia).
  • Se un ricorso è inammissibile, il giudice può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma equitativa alla Cassa delle Ammende; l'applicazione di quest'ultima misura richiede valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma non è esclusa automaticamente.

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