Ordinanza n. 3469/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 31/01/2025 n. Registro Ufficiale 0004021(allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è stato disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di riconoscimento di un corso di formazione professionale conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto, comunicato via e-mail il 31 gennaio 2025, della domanda di riconoscimento del corso denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso un'università spagnola, nonché il precedente parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, rappresentando il pregiudizio derivante dal diniego e la rilevanza del riconoscimento ai fini dell'attività professionale di insegnamento su sostegno. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, in termini sommari, che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l'iter formativo svolto all'estero, il piano analitico del corso e l'esperienza professionale maturata nel settore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento su sostegno svolto dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non sembrasse avere adeguatamente considerato il percorso formativo estero e l'esperienza professionale dell'interessata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la carenza documentale non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la sua corrispondenza o comparabilità con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari di cui all'art. 55 c.p.a., anche in considerazione del contratto di insegnamento in essere quale fatto sopravvenuto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
La disposizione è richiamata quale base procedimentale del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non decide autonomamente sulla legittimità di tale atto.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione cautelare degli atti impugnati fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, la mancanza di alcuni documenti non può costituire automaticamente motivo ostativo: l'amministrazione deve verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la sua corrispondenza o comparabilità con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione.
- La valutazione della domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera deve considerare complessivamente l'iter formativo, il piano analitico del corso di studi e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- In sede cautelare, la pendenza di un contratto di insegnamento su sostegno, con scadenza determinata, può costituire un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della concessione o della conferma della sospensione del diniego di riconoscimento, con efficacia limitata alla scadenza del contratto.
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