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Sentenza

Sentenza n. 7388/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. 10747 Ref. 993, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano - Beirut il 30/09/2025 e notificato al sig. Toukan Ali, previa consegna brevi manu; - nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202514599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Libano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto un visto di tipo D per immatricolarsi e frequentare, nell'anno accademico 2025-2026, un corso biennale di Green Industrial Engineering presso l'Università Politecnica delle Marche. Ha dedotto: il difetto di motivazione del diniego, perché non sarebbero stati esplicitati i presupposti fattuali e normativi ostativi e sarebbe stato implicitamente valorizzato un asserito rischio migratorio; il difetto di istruttoria, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, sostenendo di avere depositato tutta la documentazione richiesta e di avere versato euro 7.000 su un conto presso la Bank of Beirut, somma ritenuta sufficiente alla luce del parametro della metà dell'assegno sociale; la violazione della disciplina sui visti per studio, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; nonché la violazione delle norme europee e nazionali per il mancato svolgimento di un colloquio-intervista consolare, che avrebbe consentito di chiarire eventuali dubbi sul rischio migratorio e sull'effettività dell'intento di studio. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità per nullità della procura speciale, asseritamente priva di apostille.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità della procura speciale: la procura era stata autenticata da un notaio locale e legalizzata dall'Ambasciata italiana a Damasco; l'apostille non era applicabile perché il Libano non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha ricostruito la disciplina dei mezzi di sussistenza per il visto di studio, affermando che la competenza a individuare i relativi parametri spetta al Ministero dell'Interno. Ha ritenuto non più applicabile il rinvio contenuto nell'art. 5 della direttiva ministeriale del 1 marzo 2000 all'attuale art. 34 d.P.R. n. 394/1999, poiché tale disposizione ha oggi un diverso oggetto; ha quindi ritenuto applicabile, in via generale e residuale, la tabella dell'allegato A della direttiva, dalla quale risultava un requisito finanziario di euro 10.386,43. Il deposito di euro 7.000 era pertanto insufficiente. È stato inoltre rilevato che le entrate dei genitori indicati come garanti erano molto modeste e che le movimentazioni bancarie non comprovavano la disponibilità di ulteriori mezzi familiari. Il riferimento alla metà dell'assegno sociale è stato giudicato inconferente, perché riferito a una diversa fattispecie concernente lavoratori stranieri formati nel Paese d'origine; analogamente, è stato ritenuto non decisivo il richiamo alla circolare del MUR. Il diniego è stato considerato sufficientemente motivato, anche per relationem, mediante il richiamo alla normativa, ai dati acquisiti e all'istruttoria, e fondato su plurime ragioni: insufficienza dei mezzi economici e mancata dimostrazione della reale coerenza tra il percorso professionale del richiedente e il corso universitario prescelto. In particolare, il richiedente, di 32 anni, aveva documentato principalmente un'esperienza come tecnico ottico, senza fornire elementi idonei a spiegare l'interesse per il corso di ingegneria. Il mancato colloquio consolare non è stato ritenuto illegittimo: l'art. 21, comma 8, del Regolamento UE n. 810/2009 lo configura come facoltà dell'autorità consolare nei casi giustificati, non come adempimento obbligatorio. La previsione del decreto interministeriale n. 850/2011, che attribuisce al colloquio fondamentale rilevanza, non è stata interpretata come fonte di un obbligo incondizionato. In ogni caso, l'omissione sarebbe stata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto sostanziale del provvedimento era ritenuto corretto. La domanda cautelare era già stata respinta per assenza di periculum in mora. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1998

    lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza"

    La disposizione richiede la prova dello scopo e delle condizioni del soggiorno e di mezzi di sussistenza sufficienti; la definizione dei relativi parametri è demandata a una direttiva del Ministro dell'Interno.

  • art. 39, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    Demanda al regolamento di attuazione la disciplina degli adempimenti per il visto e il permesso di soggiorno per studio, compresa la garanzia di copertura economica.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 286/1998

  • art. 44-bis, comma 1, d.P.R. n. 394/1999

    Richiama, per l'ingresso per motivi di studio, le condizioni previste dall'art. 39 del testo unico e dall'art. 46 del regolamento.

  • art. 46 d.P.R. n. 394/1999

    Rimette alla disciplina attuativa, anche ai fini della determinazione dei mezzi di sussistenza, gli adempimenti per l'ammissione degli stranieri ai corsi universitari.

  • art. 5 direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000

    Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

    Il rinvio all'attuale art. 34 d.P.R. n. 394/1999 non è più operativo, perché la disposizione regolamentare ha assunto un diverso contenuto; non è quindi più applicabile il parametro dell'assegno sociale ricavato dalla previgente formulazione.

  • art. 6 direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000

    Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.

    Consente l'applicazione generale e residuale della tabella dell'allegato A, predisposta per i visti turistici, ai casi non diversamente regolati.

  • Allegato A, paragrafo 15, lett. b), decreto interministeriale n. 850/2011

    adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

    Il parametro stabilito dal Ministero dell'Interno costituisce il minimo indefettibile; il suo rispetto non esclude ogni ulteriore valutazione ministeriale sull'adeguatezza concreta delle garanzie di sostentamento.

  • art. 21, comma 8, Regolamento (CE) n. 810/2009

    Il colloquio consolare è una facoltà dell'autorità consolare, esercitabile nei casi giustificati, e non un adempimento obbligatorio in ogni procedimento di rilascio del visto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego può essere motivato anche per relationem mediante il richiamo agli atti istruttori e ai dati acquisiti, quando questi rendano intelligibili le ragioni della decisione.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    È stato richiamato a sostegno del principio di non aggravamento del procedimento, coerente con la natura non obbligatoria del colloquio consolare.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L'omissione del colloquio, anche ove qualificabile come violazione procedimentale, non determina l'annullamento quando il giudice accerti che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, il richiedente deve comprovare non solo lo scopo dichiarato del soggiorno, ma anche la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti; la definizione dei relativi parametri compete al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
  • Il parametro finanziario previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 per una diversa fattispecie non può essere applicato al visto per studio quando il relativo riferimento normativo è divenuto inconferente; in tal caso, opera il criterio generale e residuale previsto dalla stessa direttiva, ove compatibile con la disciplina vigente.
  • Il raggiungimento della soglia minima dei mezzi economici non elimina la discrezionalità dell'autorità consolare nella verifica dell'adeguatezza concreta delle garanzie di sostentamento e dell'effettività della finalità di studio, potendo assumere rilievo anche la coerenza tra il percorso personale e professionale del richiedente e il corso prescelto.
  • Il diniego di visto può essere validamente motivato per relationem mediante il richiamo alla normativa applicabile, ai dati acquisiti e agli esiti dell'istruttoria, purché il complesso degli elementi richiamati renda intelligibili le ragioni ostative al rilascio.
  • Nel procedimento di rilascio del visto, il colloquio consolare previsto dall'art. 21, comma 8, del Regolamento (CE) n. 810/2009 è una facoltà esercitabile nei casi giustificati e non un adempimento obbligatorio in ogni caso; la sua omissione, comunque, non comporta l'annullamento se il contenuto sostanziale del diniego non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidanti

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