Cassazione Penale, Sentenza n. 08291/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado: contesta (1) la dichiarazione di inammissibilità di un motivo nuovo depositato quindici giorni prima dell'udienza, relativo all'incertezza del riconoscimento fotografico; (2) la ritenuta configurabilità della rapina impropria (riqualificazione rispetto alla truffa) sostenendo che i soldi gli erano stati consegnati spontaneamente e quindi mancava la sottrazione funzionale alla rapina; (3) il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, con presunto contrasto tra motivazione e dispositivo e mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4; (4) la sussistenza e applicazione della recidiva reiterata senza adeguata motivazione sui parametri della personalità e della colpevolezza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il primo motivo (motivo nuovo) perché privo di correlazione con l'impugnazione principale e quindi correttamente escluso ai sensi delle regole sull'ammissibilità; ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato: la rapina impropria può sussistere anche quando la disponibilità del bene sia stata ottenuta con artifici (truffa) e la successiva violenza sia finalizzata ad assicurarsi il possesso, per cui erano presenti gli elementi della rapina impropria; il quarto motivo (recidiva) è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la valutazione della recidiva reiterata, tenendo conto della continuità con precedenti condanne; il terzo motivo (attenuanti/contrasto dispositivo-motivazione) è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, e il contrasto apparente tra dispositivo e motivazione è stato superato dalla lettura complessiva della sentenza. Nel complesso l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende (come indicato in sentenza).
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 610, comma 5
Regole sulla trattazione orale in camera di consiglio; richiamata per giustificare la trattazione senza presenza delle parti in mancanza di richiesta nei termini.
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis
Ulteriori disposizioni sulla trattazione orale e termini: citato insieme all'art. 610 per la procedura seguita.
Codice di procedura penale, art. 585
Norme sull'ammissibilità dei motivi nuovi in grado d'appello (e correlazione con i motivi principali); la Corte ha ritenuto il motivo nuovo inammissibile per carenza di correlazione.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. d) e comma 1-bis
Requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; la mancata specificità dell'atto principale ha reso inammissibile il motivo nuovo.
Codice penale, art. 628
Norma sulla rapina; richiamata nella sua applicazione alla fattispecie e alla riqualificazione in rapina impropria.
Codice penale, art. 69, comma quarto
Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata: ha operato come limite al vantaggio pratico che l'impugnante poteva ottenere dal riconoscimento delle attenuanti.
Codice penale, art. 62, comma primo, n. 4
Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e contestata in appello; la Corte di legittimità ha rilevato la questione ma ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza d'interesse.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e dei parametri personali; la Corte d'appello è libera di valorizzare i parametri ritenuti decisivi senza doverli tutti esplicitare.
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Riguarda la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove o perché il fatto non sussiste; evocato dal ricorrente come parte delle conclusioni originarie.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Interesse a impugnare: requisito di ammissibilità dell'impugnazione legato alla possibilità di ottenere un vantaggio concreto con l'annullamento o la riforma.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione; richiamato per la condanna alle spese e all'onere verso la Cassa delle ammende.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione giuridica (probabilmente in riferimento agli elementi probatori), segnalato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Massime di principio
- Motivi nuovi depositati in appello devono essere chiaramente correlati all'impugnazione principale: altrimenti possono essere dichiarati inammissibili per violazione delle regole di specificità.
- La rapina impropria può configurarsi anche quando la disponibilità della cosa è stata ottenuta mediante artifici (es. truffa) e la successiva violenza o minaccia è usata per assicurarsi il possesso del profitto: non è necessario che la sottrazione sia avvenuta in modo 'classico' come nel furto.
- Il giudizio di recidiva reiterata può essere fondato sulla continuità e sulla relazione tra precedenti condanne e il fatto attuale; il giudice non è obbligato a sviscerare tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma deve motivare la rilevanza di quelli ritenuti decisivi.
- L'interesse ad impugnare richiede un vantaggio pratico derivante dall'annullamento o dalla riforma: se l'accoglimento del motivo non può concretamente migliorare la posizione dell'impugnante (es. per divieti normativi come la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva), il motivo può essere dichiarato privo di interesse.
- Apparenti contrasti tra motivazione e dispositivo vanno valutati nella lettura complessiva della sentenza: se la motivazione mostra l'intento e la logica concreta adottata, il dispositivo può risultare coerente nell'insieme.
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