Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili i precedenti ricorsi per cassazione della stessa ricorrente e di altro soggetto. La revocazione mirava a censurare, da un lato, un asserito errore sulla qualificazione della prestazione professionale e del ruolo dei professionisti coinvolti nella vicenda e, in particolare, del direttore dei lavori; dall'altro, un presunto errore di fatto nell'attribuzione alla ricorrente della mancata produzione dei fascicoli dei gradi precedenti. I controricorrenti hanno resistito al ricorso. La Corte ha rilevato che il nuovo ricorso non confrontava la ratio decidendi del precedente provvedimento, che era fondata sull'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che i motivi dedotti non integravano un errore percettivo o di fatto revocatorio, risolvendosi in un uso improprio del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'impugnazione non attingesse la principale ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, basata sull'inammissibilità del ricorso originario per difetto di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, i motivi prospettati non denunciavano un errore di fatto revocatorio ma miravano a una rivalutazione del merito e della qualificazione giuridica della vicenda. Per l'abuso dello strumento processuale ha condannato la ricorrente a pagare le spese di lite a ciascun controricorrente, oltre a somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
revocazione dell’ordinanza di questa Corte
costituisce il rimedio straordinario esperibile contro le decisioni della Cassazione nei casi previsti dalla legge, ma solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio e delle condizioni normative richiamate.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammessa solo per un errore percettivo o di fatto del giudice, non per contestare valutazioni giuridiche o ricostruzioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché impedisce alla Corte di avere chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e il deposito di memorie nella fase decisoria in Cassazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
l'abuso dello strumento processuale giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
art. 96, comma 4, c.p.c.
pagamento in favore della cassa delle ammende
l'abuso del rimedio processuale che incide su interessi pubblicistici e sulla durata ragionevole del processo legittima una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
art. 93 c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia fatto istanza e che sia antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ricorrendone i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello versato per il ricorso
individua la misura di riferimento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 111 Cost.
durata ragionevole dei giudizi
evocato quale parametro costituzionale inciso dall'abuso degli strumenti processuali.
art. 6 CEDU
durata ragionevole dei giudizi
richiamato come garanzia convenzionale compromessa dall'uso abusivo del processo.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorso individua un vero errore di fatto percettivo del giudice, e non quando mira a contestare valutazioni giuridiche, apprezzamenti di merito o la qualificazione dei fatti.
- Il ricorso per revocazione deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: se non investe la ragione decisiva della decisione, è inammissibile.
- La mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte deve poter comprendere immediatamente il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad atti esterni.
- L'uso della revocazione come strumento sostanzialmente reiterativo o eccentrico rispetto ai suoi presupposti configura abuso del processo e può comportare condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., anche con sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la rifusione delle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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