Cassazione Penale, Sentenza n. 25918/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione della somma di € 34.785,45 sottoposta a sequestro conservativo disposto il 4/11/2008; la Corte di appello aveva respinto l'istanza applicando l'art. 262, comma 3-bis, c.p.p., ritenendo che, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non essendo stata disposta la confisca né richiesta la restituzione, la somma fosse devoluta allo Stato. Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 262(3-bis) al sequestro conservativo (sostenendo che la norma si riferisce al sequestro probatorio), l'inosservanza dell'art. 320 c.p.p. (conversione in pignoramento solo per credito certo, liquido ed esigibile), l'inerzia dell'Amministrazione nella quantificazione del credito dello Stato e la consequenziale perdita ingiustificata del diritto alla restituzione della somma eccedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che l'art. 262, comma 3-bis, c.p.p. non trovi applicazione al sequestro conservativo (che non è idoneo alla confisca e segue la disciplina degli artt. 316 e ss. c.p.p.), salvo i casi propri del sequestro probatorio; ha altresì affermato che la conversione in pignoramento del sequestro conservativo opera solo quando esista un credito certo, liquido ed esigibile e che, nel caso esaminato, tale conversione non si era realizzata perché l'importo delle spese e delle somme dovute all'erario doveva essere ancora determinato dall'Amministrazione. La competenza a decidere sull'istanza di restituzione resta pertanto del giudice dell'esecuzione, che dovrà valutare e, se del caso, determinare le somme da assegnare allo Stato e disporre la restituzione dell'eventuale eccedenza.
Norme richiamate
art. 262 cod. proc. pen., comma 3-bis
«Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato»
La Corte ha ritenuto che questa norma sia una norma di "chiusura" applicabile al sequestro probatorio ma non al sequestro conservativo; opera solo se è possibile disporre la confisca o chiedere la restituzione, circostanza non realizzabile per il sequestro conservativo destinato a garantire crediti da quantificare dall'amministrazione
art. 320 cod. proc. pen., comma 1
«il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile»
La conversione automatica è condizionata all'esistenza di un titolo esecutivo che accerti un credito certo, liquido ed esigibile; quando la sentenza non determina l'ammontare del credito (es. spese di procedimento o mantenimento), la conversione non si realizza
art. 316 cod. proc. pen.
Disciplina la figura del sequestro conservativo e le finalità (garanzia di crediti indicati), richiamata dalla Corte per spiegare che, una volta disposto il sequestro conservativo, si applica la disciplina speciale degli artt. 316 e ss. e non la disciplina del sequestro probatorio
art. 317 cod. proc. pen., comma 4
Indica gli effetti del sequestro (cessazione in alcuni casi) e è richiamato per distinguere il regime del sequestro conservativo da quello probatorio
art. 205 e art. 206 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Gli articoli regolano le spese di procedimento e le spese di mantenimento dei detenuti; la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse stato disposto proprio a garanzia di tali spese
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Ha delimitato le finalità del sequestro conservativo (escludendo più la garanzia della pena pecuniaria) e quindi rinforzato la distinzione tra sequestro conservativo e probatorio nella normativa vigente
Massime di principio
- L'art. 262, comma 3-bis, c.p.p. (devoluzione allo Stato dopo 5 anni) si applica alla materia del sequestro probatorio e non al sequestro conservativo che ha disciplina autonoma.
- Il sequestro conservativo, disposto a garanzia di crediti che devono essere quantificati dall'Amministrazione (es. spese processuali, spese di mantenimento), non si converte automaticamente in pignoramento al passaggio in giudicato della sentenza di condanna: è necessaria la presenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
- Se l'Amministrazione è inattiva nella quantificazione del credito dello Stato, tale inerzia non determina automaticamente la perdita del diritto dell'interessato alla restituzione della parte eccedente: il giudice dell'esecuzione può e deve intervenire per determinare le somme dovute e disporre la restituzione dell'eventuale eccedenza.
- Quando il sequestro conservativo si converte in pignoramento (per esistenza di titolo esecutivo), le controversie tra terzi e vincolo sono devolute al giudice civile (opposizione di terzo al pignoramento); fino a conversione, la competenza resta del giudice dell'esecuzione.
- In casi simili è opportuno: (a) proporre tempestivamente l'istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione; (b) sollecitare l'Amministrazione per la liquidazione delle somme dovute all'erario; (c) documentare eventuali pagamenti già effettuati e dimostrare l'inesistenza di titolo esecutivo per evitare l'erronea applicazione della regola dei cinque anni.
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