Sentenza del 26/07/2021 n. 935 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero impugna gli avvisi comunali di IMU relativi a due complessi alloggiativi destinati al personale militare, sostenendo che, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, gli immobili posseduti dallo Stato sono esenti dall'IMU. Il Comune contesta sostenendo che l'esenzione opera solo se gli immobili sono "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" e deduce inoltre l'efficacia esterna del giudicato relativo alle annualità 2012-2014; i giudici di primo grado avevano ritenuto che fosse onere del Ministero documentare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'appello del Ministero della Difesa e ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accertato la imponibilità degli immobili. Motivazioni: la giurisprudenza della Cassazione (es. ord. n. 3268/2019, sent. n. 3974/2021 e precedenti) interpreta l'art. 9 co. 8 come riservante l'esenzione solo agli immobili posseduti dallo Stato "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", intendendo per tale una utilizzazione diretta e immediata per finalità istituzionali e non l'affidamento o la concessione per uso privato a terzi; il semplice venir meno della concessione onerosa dal 2011 non elimina il presupposto impositivo, che è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo; il Ministero non ha prodotto la documentazione probatoria richiesta per dimostrare l'esenzione. Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 23/2011 art. 9, comma 8
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
La Corte e il Collegio interpretano la norma nel senso che l'esenzione richiede la destinazione esclusiva agli 'compiti istituzionali' (utilizzazione diretta e immediata per fini istituzionali); il mero possesso statale non basta se l'immobile è destinato all'uso privato o non è effettivamente utilizzato per compiti istituzionali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. 3268/2019; sent. 3974/2021; sent. 26473/2017 e altre)
Gli alloggi di proprietà del Ministero della Difesa dati in uso ai militari sono soggetti alla normale tassazione di ICI ed IMU; l'esenzione spetta solo se gli immobili siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
La Cassazione conferma l'interpretazione restrittiva: esclusione dall'imposta solo per immobili ad utilizzazione diretta e immediata per la finalità d'istituto; l'affidamento o concessione del bene per godimento privato a fronte di canone non è compatibile con l'esenzione.
Principio sul presupposto impositivo IMU
Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
Anche in assenza di concessione onerosa o di utilizzo continuativo, il possesso o la detenzione costituisce elemento imponibile; dunque la sola cessazione della concessione non determina automaticamente l'esenzione.
Massime di principio
- Onere della prova: chi reclama l'esenzione (es. ente statale) deve fornire documentazione probatoria che l'immobile è destinato esclusivamente a compiti istituzionali.
- Ambito dell'esenzione: l'esenzione IMU per immobili pubblici richiede utilizzazione diretta e immediata per finalità istituzionali; l'utilizzo tramite affidamento, concessione o per uso privato di terzi esclude l'esenzione.
- Possesso vs. destinazione: il presupposto dell'IMU è il possesso/detenzione; lo stato giuridico della concessione (terminata o meno) non è di per sé risolutivo ai fini dell'imponibilità.
- Immobili inutilizzati: la semplice inutilizzazione protratta nel tempo è elemento probatorio contrario all'esistenza di una destinazione esclusiva a compiti istituzionali e può giustificare l'imposizione.
- Effetti del giudicato: sentenze passate in giudicato su annualità precedenti possono incidere e costituire ostacolo in giudizi successivi (efficacia esterna del giudicato) e devono essere valutate.
- Prassi consigliata per enti pubblici: prima di contestare l'imposizione, presentare al comune una formale richiesta/esenzione corredata da documentazione comprovante la destinazione esclusiva e mantenere evidenze di utilizzo istituzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 922 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 lug 2021Sentenza del 26/07/2021 n. 929 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →