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Ordinanza

Ordinanza n. 4233/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del giudizio negativo e/o del punteggio attribuito al ricorrente nella prova orale sostenuta in data 29.05.2026 nell’ambito dell’XI corso-concorso selettivo SNA; 2. del verbale della seduta orale del nella parte relativa alla posizione del ricorrente; 3. della scheda individuale di valutazione del ricorrente, ove esistente; 4. della griglia valutativa e degli atti recanti i criteri di valutazione della prova orale; 5. della graduatoria finale approvata e pubblicata in data 23.06.2026, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei e/o tra i candidati utilmente collocati; 6. del provvedimento di mancato superamento della prova orale, ove formalmente adottato e comunicato; 7. del diniego espresso sull'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 07.06.2026, ove lesivo; 8. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti di approvazione degli esiti della prova orale. NONCHÉ PER LA CONDANNA dell'amministrazione resistente a procedere ad una nuova prova orale del ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli e all'esperimento degli ulteriori accertamenti ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale e, nelle more di tale rivalutazione, a concedere in via cautelare al ricorrente di frequentare il Corso presso la SNA per evitare che nelle more del giudizio e della rivalutazione il ricorrente possa perdere la possibilità di partecipare al suddetto Corso nel frattempo seguito dagli altri candidati;

Giustizia amministrativa202607352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo e punteggio di 64 attribuito alla prova orale dell’XI corso-concorso selettivo SNA, nonché gli atti connessi e la graduatoria finale nella parte in cui non contempla il candidato tra gli idonei o utilmente collocati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo e il punteggio attribuito alla prova orale sostenuta il 29 maggio 2026 nell’ambito dell’XI corso-concorso selettivo SNA, deducendo vizi della valutazione della Commissione e chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Ha inoltre domandato la rinnovazione della prova orale, l’attribuzione di un nuovo giudizio di merito, l’eventuale valutazione dei titoli e l’ammissione cautelare alla frequenza del corso. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in particolare, la valutazione della prova orale e riteneva che il punteggio potesse essere riferito alla sola prova di lingua inglese. L’amministrazione ha chiarito, nella risposta del 23 giugno 2026 all’istanza di riesame, che il voto assegnato era unico e complessivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non sufficientemente dimostrate, allo stato della fase cautelare, le figure sintomatiche dell’eccesso di potere nella valutazione compiuta dalla Commissione di concorso. In particolare, ha valorizzato il chiarimento della SNA secondo cui il punteggio di 64 era un voto unico e complessivo relativo alla prova orale, e non un punteggio riferito esclusivamente alla prova di lingua inglese. Non è stata quindi accolta la richiesta di sospensione degli atti, né la conseguente ammissione cautelare alla frequenza del corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta ritenendo non sufficientemente dimostrati i vizi dedotti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione degli esiti di una prova concorsuale non può essere concessa quando le figure sintomatiche dell’eccesso di potere nella valutazione della commissione non risultino sufficientemente dimostrate.
  • Il chiarimento dell’amministrazione secondo cui il punteggio attribuito è unico e complessivo può escludere, allo stato della cognizione cautelare, il travisamento del criterio di valutazione prospettato dal candidato.
  • La richiesta di ammissione cautelare a un corso-concorso presuppone la dimostrazione dei vizi dell’esclusione o del mancato superamento della prova e non può essere accolta in assenza di un fumus sufficientemente consistente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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