Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 317 del 27 maggio 2026 (reg. ric. 01033/2026), resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare, formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia: dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, del d.lgs. 159 del 2011, relativa all’immobile sito in Palermo, via -OMISSIS-, oggetto di confisca definitiva; ove occorra, del verbale di sopralluogo effettuato della Forze dell’Ordine ANBSC n. -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.

Giustizia amministrativa202600506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il prescritto fumus boni iuris e condivisibile l’impianto motivazionale dell’ordinanza cautelare del TAR Sicilia. È stata confermata, nella fase cautelare, la mancata sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giuste ragioni.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che ha respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile oggetto di confisca definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile sito in Palermo e definitivamente confiscato. Sono stati altresì contestati, ove occorrente, il verbale di sopralluogo delle Forze dell’ordine e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriormente i motivi d’appello, limitandosi a riferire la carenza del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo.

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero relativa all’immobile oggetto di confisca definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il giudice ritenga insussistente il fumus boni iuris, anche mediante condivisione dell’impianto motivazionale dell’ordinanza cautelare impugnata.
  • L’ordinanza cautelare di primo grado può essere confermata quando le censure formulate in appello non evidenzino elementi idonei a superare la valutazione di carenza del fumus boni iuris compiuta dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.