Ordinanza n. 228/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 317 del 27 maggio 2026 (reg. ric. 01033/2026), resa tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza cautelare, formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia: dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, del d.lgs. 159 del 2011, relativa all’immobile sito in Palermo, via -OMISSIS-, oggetto di confisca definitiva; ove occorra, del verbale di sopralluogo effettuato della Forze dell’Ordine ANBSC n. -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il prescritto fumus boni iuris e condivisibile l’impianto motivazionale dell’ordinanza cautelare del TAR Sicilia. È stata confermata, nella fase cautelare, la mancata sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giuste ragioni.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che ha respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile oggetto di confisca definitiva
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile sito in Palermo e definitivamente confiscato. Sono stati altresì contestati, ove occorrente, il verbale di sopralluogo delle Forze dell’ordine e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriormente i motivi d’appello, limitandosi a riferire la carenza del fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo.
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero relativa all’immobile oggetto di confisca definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il giudice ritenga insussistente il fumus boni iuris, anche mediante condivisione dell’impianto motivazionale dell’ordinanza cautelare impugnata.
- L’ordinanza cautelare di primo grado può essere confermata quando le censure formulate in appello non evidenzino elementi idonei a superare la valutazione di carenza del fumus boni iuris compiuta dal primo giudice.
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