Cassazione Penale, Sentenza n. 435/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/04/2023 che aveva respinto il reclamo avverso il decreto che negava il permesso premio. Barcella, condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, distruzione di cadavere, associazione mafiosa e reati connessi, sosteneva che dal suo percorso carcerario emergessero elementi concreti di ravvedimento (impegno nella risocializzazione, rielaborazione del vissuto, richieste di perdono, avvio di un percorso di giustizia riparativa, disponibilità a essere interrogato) tali da giustificare l'ammissione al permesso premio e che non fosse necessario un completamento del processo di revisione critica per beneficiare di un permesso premio di breve durata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui, pur essendovi segnali di revisione critica, per un condannato per reati gravissimi e con lungo fine pena è richiesto un accertamento particolarmente rigoroso dell'assenza di pericolosità sociale. Il Tribunale aveva motivato la necessità di un ulteriore consolidamento del percorso di revisione critica, evidenziando l'insufficienza di atti meramente dichiarativi (richieste di perdono, disponibilità a essere interrogato) rispetto a comportamenti oggettivi e maggiormente probanti (ad esempio l'effettivo svolgimento del percorso di giustizia riparativa o la collaborazione effettiva su nomi di correi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter ordinamento penitenziario
ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro
Il beneficio dei permessi premio richiede la verifica simultanea di tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso. Per reati gravi e pene di lunga durata l'accertamento della non pericolosità deve essere più rigoroso e può esigere un consolidamento del processo di revisione critica del comportamento del detenuto; atti meramente dichiarativi possono risultare insufficienti rispetto ad atti concreti di rielaborazione e collaborazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti alla decisione giudiziale
Massime di principio
- Per permessi premio a detenuti condannati per reati gravissimi e con lungo fine pena, il giudice richiede prova rigorosa dell'assenza di pericolosità sociale; il mero svolgimento di attività o dichiarazioni di ravvedimento può non essere sufficiente
- Elementi concreti e ripetuti (partecipazione effettiva a percorsi di giustizia riparativa, collaborazioni investigative, comportamenti costanti rilevati dall'istituto) hanno maggiore valore probatorio rispetto alle sole manifestazioni dichiarative di pentimento
- La valutazione della non pericolosità è discrezionale ma deve essere motivata logicamente: il giudice può attribuire diverso peso a elementi obiettivi rispetto a dichiarazioni, purché espliciti le ragioni
- Chi intende ottenere un permesso premio in casi analoghi dovrebbe documentare, oltre a valutazioni soggettive, risultati concreti e verificabili del percorso rieducativo e coinvolgere l'istituto e operatori per referti che attestino la genuinità e la stabilità del cambiamento
- In sede di impugnazione, non è sufficiente contestare la valutazione discrezionale se fondata su motivazioni coerenti con la gravità dei reati e la giurisprudenza consolidata; bisogna dimostrare un vizio di motivazione o omissione rilevante negli elementi decisivi
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