Cassazione Penale, Sentenza n. 04215/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 274, 275 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che l'istruttoria (escussione dei testi) avrebbe dimostrato l'assenza di collegamenti ambientali con il sodalizio di matrice mafiosa, la illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato come indice di pericolo di fuga/reiterazione, la errata valutazione di un messaggio WhatsApp come indizio sfavorevole e la mancata considerazione dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis-1 c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia proposto dal ricorrente (atto depositato il 13 gennaio 2026). Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (rinuncia non motivata dopo aver censurato le esigenze cautelari), al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre precisato che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà e ha disposto quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione a seguito della rinuncia dall'impugnante; la Corte ha effettivamente dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di tale disposizione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 per profili di colpa nella rinuncia.
art. 125 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione ai limiti e ai presupposti delle misure cautelari; dal testo emerge che la Corte non è entrata nel merito delle censure relative a tale norma a causa della dichiarazione di inammissibilità.
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla valutazione delle prove e all'escussione dei testimoni; la Corte non ha valutato sul merito questa censura per effetto della rinuncia all'impugnazione.
art. 275 c.p.p.
Norma che include il principio della minore restrizione nella scelta delle misure cautelari (adeguatezza e proporzionalità); la Corte non ha risolto il confronto tra le parti su questa questione dato che il ricorso è stato reso inammissibile dalla rinuncia.
art. 292 c.p.p.
Disposizione sull'obbligo motivazionale del giudice; il ricorrente contestava la mancanza di motivazione effettiva. Dal testo emerge che tale questione non è stata esaminata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 606, comma terzo, c.p.p.
Richiamata nella motivazione per spiegare che l'art. 616 c.p.p. non è limitata al caso previsto dall'art. 606, comma terzo; la Corte individua la possibilità di condanna alla sanzione anche per inammissibilità fondata su altre cause (es. rinuncia non incolpevole).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma dispositiva relativa alle conseguenze di ordine cautelare successive alla pronuncia in Cassazione; la Corte ha specificato che la dichiarazione di inammissibilità non comporta la rimessione in libertà e ha disposto l'applicazione delle misure previste da questa norma.
artt. 416, 416-bis e 416-bis-1 c.p.
Norme sostanziali richiamate poiché relative ai delitti contestati (associazione e aggravante di tipo mafioso). Il giudizio sulla loro ricorrenza non è stato deciso in sede di Cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
artt. 512-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.
Norme sostanziali relative ad altri reati contestati; come per le altre imputazioni, la Corte non si è pronunciata sul merito delle censure attinenti ai fatti e alle qualificazioni giuridiche a causa dell'inammissibilità.
artt. 2, 4, 5, 8, 10-ter e 10-quater d.lgs. 74/2000
Norme del decreto legislativo 74/2000 richiamate in quanto riguardano reati tributari contestati; la loro menzione serve a descrivere il quadro imputativo ma non ha inciso sul dispositivo della Corte, che ha deciso per inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se la rinuncia è ritenuta non priva di colpa; pertanto la rinuncia va valutata con attenzione e, se possibile, motivata.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, le questioni di merito (es. carenza motivazionale sul mantenimento della custodia cautelare, valutazione delle prove, qualificazioni aggravanti) restano non esaminate: la parte perde quindi l'occasione di ottenere un controllo giudiziario di tali profili.
- Nelle impugnazioni relative alla sostituzione di misure cautelari è fondamentale documentare con elementi nuovi e specifici il mutamento delle esigenze cautelari (es. esito delle escussioni, mancata prova di collegamenti ambientali, elementi che escludono aggravanti) affinché il giudice possa valutare la riduzione della misura.
- Il diritto del difensore e dell'imputato a servirsi del silenzio (principio nemo tenetur) non dovrebbe essere automaticamente utilizzato come elemento indiziario di pericolo di fuga o di reiterazione: ogni utilizzo contrario richiede adeguata motivazione e contestualizzazione.
- L'obbligo di motivazione del giudice (art. 292 c.p.p.) impone che i provvedimenti che respingono istanze difensive siano sorretti da argomentazioni concrete; tuttavia, tale vizio non sarà esaminato dalla Corte se il ricorso viene ritualmente rinunciato.
- Prima di rinunciare a impugnare, valutare il rischio di conseguenze economiche (spese e sanzioni) e, se la rinuncia è inevitabile, fornire una motivazione plausibile per evitare la configurabilità di colpa.
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