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Sentenza

Sentenza n. 1719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che, accogliendo il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro relativa alla carta elettronica per il docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici richiesti, e aveva poi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero sessanta giorni per costituire il beneficio, ma aveva liquidato le spese di lite in soli euro 500,00. L’appello era limitato al capo sulle spese ed era fondato sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, nonché dei parametri e delle disposizioni richiamati in materia di compensi professionali, deducendo che la liquidazione fosse eccessivamente bassa, inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la somma di euro 500,00, perché inferiore ai valori parametrati dal D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era priva di particolare complessità e presentava carattere seriale. La serialità può essere valorizzata per ridurre il compenso parametrico, quale indice di minore impegno difensivo, purché non si scenda sotto le soglie minime applicabili e non si attribuiscano somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato dei due gradi, se versato o anticipato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Fondamento del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati dall’appellante in relazione alla liquidazione delle spese processuali e al principio della soccombenza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Utilizzato dal Collegio per motivare la decisione mediante richiamo a precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.

  • art. 2, comma 1, D.M. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la ridotta complessità possono giustificare una riduzione, nei limiti dei parametri applicabili.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    La liquidazione può tenere conto della riduzione parametrica prevista, ma non può comunque collocarsi al di sotto dei valori minimi ritenuti applicabili dal Collegio.

  • D.M. 147/2022

    I valori tariffari del decreto costituiscono il parametro per la liquidazione delle spese relative allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e all’adeguatezza della remunerazione dell’attività dell’avvocato.

  • l. 247/2012

    Richiamata dall’appellante a sostegno della tutela del decoro e della remunerazione professionale.

  • l. 794/1942

    Richiamata dall’appellante in materia di compensi professionali.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale.
  • La serialità del contenzioso, pur non costituendo di per sé un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella quantificazione del compenso quale indice di minore impegno difensivo e di ridotta complessità della controversia.
  • La riduzione del compenso professionale per la semplicità o serialità della controversia deve rispettare i valori minimi applicabili secondo i parametri ministeriali; il giudice non può liquidare le spese al di sotto di tali soglie.
  • Quando il giudice liquida le spese secondo la regola della soccombenza, non è tenuto a fornire una motivazione specifica, salvo che intenda discostarsene; la motivazione della quantificazione deve comunque consentire di escludere una liquidazione arbitraria o simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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